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Bur n. 69 del 19 agosto 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 215 del 05 agosto 2008

Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. Opgr 27.06.2003 n. 808, 29.06.2004 n. 252, 30.06.2005 n. 328, 13.07.2006 n. 166 e 17.07.2007 n. 135.

Il Presidente

Visti la Legge 30 aprile 1962 n. 283 e il Dpr 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione di tale Legge, loro modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, sue modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2002, n. 11, sue modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 31 maggio 1980, n. 77 e n. 78, loro modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002;

Visti i Regolamenti n. 852/2004/Ce, n. 853/2004/Ce, n. 854/2004/Ce e n. 882/2004/Ce, loro modiche ed integrazioni;

Vista la Dgr 11 aprile 2006 n. 1041;

Vista la Dgr 20 novembre 2007, n. 3710, sue modifiche ed integrazioni

Considerato che la citata l’Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 disponeva per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, l'adeguamento alle disposizioni nella stessa contenute, entro il 30.06.2003;

Vista la propria precedente Ordinanza del 27.06.2003 n. 808 "Differimento al 30.06.2004, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, del termine di adeguamento alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002";

Vista la propria precedente Ordinanza 29.06.2004, n. 252 "Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 27.06.2003 n. 808";

Vista la propria precedente Ordinanza 30.06.2005, n. 252 "Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 27.06.2003 n. 808 e 29.06.2004 n. 252;

Vista la propria precedente Ordinanza 13.07.2006, n. 166 "Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 27.06.2003 n. 808, 29.06.2004 n. 252 e 30.06.2005 n. 328”;

Vista la propria precedente Ordinanza 17.07.2007, n. 135 "Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 27.06.2003 n. 808, 29.06.2004 n. 252, 30.06.2005 n. 328 e 13.07.2007 n. 166”;

Preso atto che ancora a tutt'oggi, in considerazione della particolarità delle aree, anche a valenza storica, in cui il commercio su aree pubbliche si effettua in alcune zone del Veneto, non è stato consentito il completo adempimento alle disposizioni dianzi indicate e delle richieste di deroga in merito da parte di associazioni di categoria del commercio;

Preso atto inoltre delle difficoltà dal punto di vista tecnico-operativo che le amministrazioni locali hanno incontrato per consentire l'adeguamento di cui trattasi, anche tenuto conto delle tempistiche amministrative necessarie per la predisposizione ed approvazione dei progetti di adeguamento, per l'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, nonché per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

Preso atto che con nota prot. 377532 del 18 luglio 2008, la Direzione Regionale Commercio chiedeva di valutare positivamente la richiesta di proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002 per le tipologie di mercato indicate all’articolo 11, comma 2 dell’ordinanza in oggetto e che nella nota medesima si riportava che … “è in fase di definizione un progetto strategico per la rivitalizzazione delle attività commerciali, comprese quelle esercitate su aree pubbliche. Nell’ambito degli interventi ammissibili a contribuzione sono previste opera di riqualificazione delle aree mercatali, ivi comprese quelle utili all’adeguamento alla normativa di cui sopra”...;

Considerato che con la Legge Costituzionale del 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la potestà legislativa nelle materie di competenza esclusiva spetta allo Stato, come pure quella regolamentare inerente le stesse materie, salvo delega alle Regioni, mentre per le materie concorrenti la potestà legislativa è delle Regioni, salvo la determinazione dei principi generali, riservata alla legislazione dello Stato, mentre la potestà regolamentare per tali materie concorrenti spetta alle Regioni, essendo la tutela della salute compresa in tali materie;

Considerata, infine, la difficoltà di escludere lo svolgimento delle attività di cui trattasi nelle aree pubbliche già adibite al commercio dei prodotti alimentari, trattandosi di un pubblico servizio;

Ritenuto, conseguentemente di dover ulteriormente differire al 30.06.2009, il termine per l'adeguamento di tali mercati;

Ordina

Il differimento al 30.06.2009, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, del termine di adeguamento alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa.

Galan

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