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Bur n. 60 del 22 luglio 2008


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 82 del 07 luglio 2008

Sostituzione dell'Ordinanza dirigenziale n. 36 del 3.04.08. Documentazione che deve essere tenuta a bordo delle unità di navigazione destinate al trasporto di cose, persone, alla pesca professionale, pesca-turismo ed all'uso privato (Rdl 9.05.1932 n. 813) in acque interne e promiscue.

Il Dirigente

-          Visto il Codice della Navigazione (di seguito indicato Cn) approvato con Rd 30.03.1942 n. 327;

-          Visto il Regolamento per la Navigazione Interna (di seguito indicato reg. nav. int.) approvato con Dpr n° 631/1949 ed in particolare gli artt. 68, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88;

-          Visto il Dlgs n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, ed in particolare l’art. 105;

-          Vista la Lr 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella laguna di Venezia” ed in particolare gli artt. 5, comma 5, 8 comma 1, e 30 comma 4 che prescrivono che i servizi di noleggio con e senza conducente e di trasporto cose in conto terzi possono essere esercitati solo previa autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente;

-          Visto l’art. 127, comma 1, Lr 4.11.2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” modificato con art. 6 comma 1 della Lr 03.10.2003 n. 20, nonché la Dgr n. 1185 del 30.04.2004;

-          Vista la Dgr 1880 del 24.06.2003 che individua le competenze amministrative degli Ispettorati di Porto;

-          Visto il decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008 con il quale sono state date disposizioni in materia di annotazioni relative all’elenco delle persone componenti l’equipaggio con l’indicazione del titolo professionale e della qualifica;

-          Vista l’ordinanza n. 36/45.02 del 3.04.2008 e rilevato che essa, nell’effettuare una ricognizione della documentazione di cui devono essere in possesso le unità di navigazione iscritte nei registri degli Ispettorati di porto ai sensi dell’art. 146, comma 4, Cn, ha annoverato documenti per i quali sono emersi dubbi interpretativi in ordine all’obbligo della loro tenuta a bordo o del loro possesso;

-          Constatato che tali dubbi trovano origine in una stratificazione di disposizioni normative e regolamentari sia a livello statale che locale a cui si sono aggiunte eterogenee interpretazioni da parte di organi tecnici e operatori del settore della navigazione interna; si segnalano, a titolo esemplificativo, le problematiche emerse circa la valenza del “verbale delle dotazioni di sicurezza/dichiarazione ai fini del rilascio delle annotazioni di sicurezza” emesso dall’Organismo tecnico e della certificazione tecnica connessa alla marca di massima immersione ed alle scale di immersione;

-          Rilevata la necessità di affrontare siffatti problemi tramite l’istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga gli Organismi riconosciuti ed autorizzati, la Motorizzazione civile, le Capitanerie di porto, le Forze dell’ordine, l’amministrazione provinciale di Venezia, che valuti le esigenze degli operatori del settore, allo scopo di pervenire ad interpretazioni condivise della normativa di settore ed a comportamenti uniformi;

-          Ritenuto comunque necessario elencare la documentazione che, ai sensi della vigente normativa, deve essere tenuta a bordo delle unità di navigazione;

-          Premesso che, ai fini della presente ordinanza, per Organismo tecnico autorizzato s’intende sia l’Organismo riconosciuto ed autorizzato ai sensi del Dlgs 3.08.1998 n. 314 sia la Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (Ministero dei Trasporti),

Ordina

Art. 1

Documentazione relativa alle unità di navigazione destinate al trasporto di cose e al rimorchio o traino di natanti

 

Le unità di navigazione di cui all'art. 146, 3° comma, del Codice della Navigazione destinate al trasporto di merci, devono avere a bordo la seguente documentazione:

a) Licenza di Navigazione e certificato di navigabilità o di idoneità (badge) ai sensi dell’art. 169 del Cn e art. 72 del Reg. Nav. Int.;

b) Solo per unità con motori fuoribordo, certificato d’uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) o dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

c) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 del Dlgs 1.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell’art. 173 del Codice delle comunicazioni;

d) Giornale di bordo (solo per le unità adibite a servizio pubblico trasporto merci), ai sensi dell’art. 176, comma 2, Cn; Registro di carico (solo per le unità adibite a trasporto merci con stazza lorda superiore a 25 tonn.), ai sensi dell’art. 82 del Reg. Nav. Int.; Inventario di bordo (solo per le unità adibite a trasporto merci con stazza lorda superiore a 100 tonn.), ai sensi dell’art. 83 del Reg. Nav. Int.;

e) Autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività di trasporto cose per conto terzi, prevista all’art. 30, comma 4, della Lr 63/93 (solo per le unità adibite a trasporto merci conto terzi), ovvero autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività di rimorchio o traino natanti prevista dall’art. 31 della citata legge;

f)  Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose, classi da 1 a 9, rilasciata dall'Organismo tecnico autorizzato (se dovuta) come previsto dal Dpr n. 134 del 06.06.2005;

g) Autorizzazione sanitaria per trasporto di alimentari mediante l’uso di cassone igienico isotermico fisso o mobile, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della competente Ulss (se dovuta) come previsto dalla Legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Dpr 26 marzo 1980 n. 327;

h) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal Dlgs n. 209 del 07.09.2005;

i)  Copia del contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna ai sensi dell’art. 375 del Cn.

j)  Dichiarazione sulla composizione dell’equipaggio con indicazione dei titoli professionali e della qualifica (art. 68, comma 2, n. 6 reg. nav. int.), come previsto dal decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008, con le esclusioni previste dall’art. 33 Lr 63/1993 per il trasporto in conto proprio.

Art. 2

Documentazione relativa alle unità di navigazione destinate all’attività di trasporto di persone

Le unità di navigazione di cui all'art. 146 3° comma del Codice della Navigazione destinate al trasporto di persone devono avere a bordo la seguente documentazione:

a) Licenza di Navigazione e certificato di navigabilità (badge) ai sensi dell’art. 169 del Cn e art. 72 del Reg. Nav. Int.;

b) Solo per unità con motori fuoribordo: certificato d’uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) ai sensi dell’art 5 del Rd n. 813 del 1932, o dichiarazione di potenza rilasciato dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

c) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 Dlgs 1.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell’art. 173 del Codice delle comunicazioni;

d) Giornale di bordo (per le unità adibite a servizio pubblico trasporto persone conto terzi) ai sensi dell’art. 176, comma 2, Cn e 81 reg. nav. int.; Inventario di bordo (solo per le unità adibite a trasporto persone con stazza lorda superiore a 25 tonn.) ai sensi dell’art. 176, comma 2, Cn e 83 reg. nav. int.; Registro dei reclami (solo per unità adibite a servizio pubblico di linea), ai sensi dell’art. 119 del reg. nav. int.;

e) Autorizzazione comunale di cui all’art. 5 punto 5 e all’art. 8 punto 1 della Lr 63/93 (solo per le unità adibite a trasporto persone, servizio di noleggio con conducente o senza conducente non utilizzate per il diporto di cui alla Dlgs. 171/2005)

f)  Polizza assicurativa verso terzi prevista dal Dlgs n. 209 del 07.09.2005;

g) Copia del contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna ai sensi dell’art. 375 del Cn;

h) Dichiarazione sulla composizione dell’equipaggio con indicazione dei titoli professionali e della qualifica (art. 68, comma 2, n. 6 reg. nav. int.), come previsto dal decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008 con le esclusioni previste dall’art. 33 Lr 63/1993 per il trasporto in conto proprio.

 

Art. 3 Documentazione relativa alle unità di navigazione destinate all’attività di pesca professionale

Le unità di navigazione di cui all'art. 146 3° comma del Codice della Navigazione destinate all'attività di pesca professionale devono avere a bordo la seguente documentazione:

a) Licenza di navigazione e certificato di navigabilità (badge) ai sensi dell’art. 169 Cn e art. 72 reg. nav. int.;

b) Solo per unità con motori fuoribordo: certificato d’uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) o dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

c) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 del Dlgs 1.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell’art. 173 del Codice delle comunicazioni;

d) Dichiarazione sulla composizione dell’equipaggio con indicazione dei titoli professionali e della qualifica (art. 68, comma 2, n. 6 reg. nav. int.), come previsto dal decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008 con le esclusioni previste dall’art. 33 Lr 63/1993 per il trasporto in conto proprio;

e) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal Dlgs n. 209 del 07.09.2005.

f)        

Art. 4 Documentazione relativa alle unità di navigazione destinate all’attività di pesca turismo

Le unità di navigazione che svolgono attività di pesca-turismo devono avere a bordo, oltre alla documentazione relativa all’attività di pesca professionale indicata all’art. 3, la seguente documentazione:

a) Autorizzazione all’esercizio dell’attività di pesca-turismo ai sensi dell’art. 127 della Lr n. 33 del 4.11.2002, dall’art. 6 della Lr n. 20 del 3.10.2003, e della Dgr n. 1185 del 30.04.2004;

b) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal Dlgs n. 209 del 07.09.2005;

Art. 5

Documentazione relativa alle unità di navigazione destinate all’uso privato di cui al Rdl 9.05.1932, n. 813

Le unità di navigazione destinate all’uso privato di cui al Rdl 813/1932 devono avere a bordo la seguente documentazione:

a) Licenza di Navigazione e certificato di navigabilità o di idoneità (badge) ai sensi dell’art. 3 del Rd 813/1932;

b) Solo per unità con motori fuoribordo: certificato d’uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) o dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

c) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal Dlgs n. 209 del 07.09.2005;

d) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 del Dlgs 1.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell’art. 173 del Codice delle comunicazioni.

e) Copia del contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna ai sensi dell’art. 375 del Cn (se dovuto).

 

Art. 6

Disposizioni finali

1) Tutte le forze dell’ordine e/o di vigilanza sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

2) I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini della normativa vigente.

3) La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sostituisce l’ordinanza n. 36.45/02 del 3.04.2008.

Carli

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