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Bur n. 42 del 20 maggio 2008


Materia: Ambiente e beni ambientali

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 100 del 02 maggio 2008

Autorizzazione allo scarico nel fiume Fratta, Comune di Cologna Veneta, del collettore di trasferimento degli scarichi degli impianti di depurazione di Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Lonigo e Trissino. Rigetto dell'istanza di rinnovo presentata dal Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque (Arica) di Arzignano (Vi). Provvedimento urgente ed eccezionale ai sensi dell'art. 33, Lr 33/85 smi.

Il Presidente

Vista la determinazione n. 2783 del 28.04.2008, con la quale la Provincia di Verona ha rigettato l’istanza di rinnovo presentata dal Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque (Arica) di Arzignano (Vi) per l’autorizzazione relativa “all’esercizio e allo scarico nel corso d’acqua superficiale denominato Fratta, Comune di Cologna Veneta, del collettore di trasferimento delle acque reflue urbane del polo conciario vicentino”;

Considerato che agli impianti di depurazione di Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Lonigo e Trissino, tutti serviti dal collettore di trasferimento, afferisce anche l’intero sistema fognario-depurativo di cui si servono circa 160.000 abitanti residenti nell’area delle valli dell’alto vicentino;

Rilevato che la chiusura dello scarico del collettore, allo stato, determinerebbe alla collettività interessata gravissime e non altrimenti rimediabili emergenze sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, rendendo essa inagibile l’intero sistema a servizio delle utenze civili collettato agli impianti di depurazione, ed apparendo tali conseguenze di dimensione molto più elevata rispetto ai rilievi formulati, in assenza di oggettivi riscontri, dal provvedimento provinciale.

Rilevato pertanto il grave pericolo per l’igiene e la salute pubblica derivante dalla chiusura del predetto scarico e la conseguente necessità di adottare misure eccezionali ed urgenti per la tutela dell’interesse pubblico;

Vista la motivata proposta dd 30 aprile 2008 del Segretario regionale per l’Ambiente e il Territorio e del Segretario regionale per la Sanità, formulata ai sensi dell’art. 33 comma 2 della Lr 33/85 smi;

Preso atto della convocazione del Comitato di Sorveglianza previsto dell’art. 14 dell’Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta- Gorzone per il giorno 8 maggio 2008.

Ritenuto di dover provvedere in via eccezionale ed urgente, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della Lr 33/85 smi, ad autorizzare in via provvisoria, per la durata di trenta giorni lavorativi, lo scarico nel corso d’acqua superficiale, denominato Fratta, del collettore di trasferimento delle acque reflue urbane del polo conciario vicentino;

Visto l’art. 33 comma 1 della Lr 33/85 e smi

Ordina

Il mantenimento in via provvisoria, per la durata di trenta giorni lavorativi a far data dal presente provvedimento, dello scarico nel corso d’acqua superficiale denominato Fratta, ad opera del Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque (Arica), del collettore di trasferimento degli scarichi degli impianti di depurazione di Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Lonigo e Trissino.

prescrive

che lo scarico provvisoriamente autorizzato dovrà rispettati i limiti di cui:

·        Alle tab. 1 e 2 - allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006, rispettivamente per quanto attiene i parametri Bod5 - solidi sospesi - Co e Azoto totale – Fosforo totale;

·        Alla tab. 2 - colonna A2 delle Norme di Attuazione del Prra (Piano Regionale di Risanamento delle Acque) per tutti gli altri parametri ad esclusione dei parametri cloruri e solfati per i quali dovranno essere rispettati i limiti stabiliti con Dgr n. 4174 del 30/12/2005 rispettivamente pari a 1.300 mg/l e 1.200 mg/l.

dispone

La notifica del presente provvedimento a tutti gli enti interessati;

la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Galan

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