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Bur n. 23 del 14 marzo 2008


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 13 del 27 febbraio 2008

Disposizioni di attuazione del D. L.vo 18.07.2005 n. 171. Modalità di utilizzazione dei natanti da diporto a fini commerciali. Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007 come modificata dall’ordinanza n. 52 del 21.05.2007.

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ed in particolare l’art. 2 che definisce l’uso commerciale delle unità da diporto e l’art. 27 che individua un regime amministrativo semplificato per i natanti da diporto nonché le competenze dell’autorità della navigazione interna;

Vista la Dgr n. 4312 del 28.12.2007 con la quale sono state approvate le procedure amministrative per il rilascio di contrassegni d’identificazione dei natanti da diporto commerciale nelle acque interne di competenza regionale, nonché la costituzione di una banca dati per il monitoraggio del numero complessivo e delle tipologie di natanti da diporto commerciale presenti nelle acque interne regionali;

Vista l’Ordinanza n. 39/45.02 dell’11 aprile 2007 “Disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”, nonché l’Ordinanza n. 52/45.02 del 21.05.2007 di rettifica della n. 39 che, in ottemperanza dell’art. 27, comma 6, hanno configurato una prima disciplina delle modalità della condotta dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali;

Considerato che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436, abrogato e sostituito dal Titolo I, Capo II del citato Codice della nautica da diporto, ha recepito la Direttiva 25/94/CE che prescrive, per i natanti immessi in commercio per la prima volta successivamente al 16.06.1998, il rispetto dei requisiti tecnici della direttiva medesima mediante l’apposizione della c.d. “marcatura CE” da parte di un Organismo autorizzato e che, sempre dal 16.06.1998, l’apposizione della marcatura CE è divenuta obbligatoria anche in caso di prima immissione in commercio di natanti precedentemente adibiti a destinazioni diverse dal diporto;

Ritenuto che risulta opportuno prevedere che l’utente renda una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Dpr 445/2000, con la quale dichiari che l’imbarcazione da diporto di sua proprietà risulta munita di Marcatura CE di conformità ove ciò sia previsto;

Ritenuto che per dare piena attuazione alla Dgr n. 4312 del 28.12.2007 è necessario sostituire le vigenti modalità di identificazione dei natanti di cui all’art. 3 comma 2 dell’Ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007, con il nuovo sistema d’identificazione basato sul rilascio da parte dei competenti Uffici dell’Ispettorato di Porto di un tesserino di accompagnamento (badge) e di una coppia di contrassegni di identificazione da apporre su ciascun natante;

Che è emersa la necessità di chiarire l’ambito di applicazione delle sanzioni previste dall’Ordinanza 39 citata rispetto a quelle previste dalla L.R. n. 63/1993 in materia di esercizio di esercizi di trasporto pubblico non di linea in assenza dei prescritti titoli autorizzatori;

Ritenuto quindi di dover apporre le seguenti modifiche dell’Ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007 e di sostituire la relativa modulistica.

Ciò premesso,

Ordina

Art. 1 - Modifiche all’art. 3 dell’ordinanza 39/45.02 dell’11 aprile 2007

  1. La rubrica dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 39/45.02 dell’11 aprile 2007, è sostituita dalla seguente: “Requisiti delle imprese, comunicazione d’inizio attività. contrassegni d’identificazione e documento d’accompagnamento”.
  2. Dopo il comma 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007, è inserito il seguente comma:

2 bis. A partire dal 1° aprile 2008, la sigla di cui al precedente comma è sostituita da una coppia di contrassegni d’identificazione (targhe) e da un documento di accompagnamento (badge) che sono rilasciati al titolare dell’attività dal competente Ufficio dell’Ispettorato di Porto, secondo le procedure di cui all’Allegato A alla Dgr n. 4312 del 28.12.2007 che si intendono integralmente richiamate”.

Art. 2 - Integrazione all’Ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007

  1. Dopo l’art. 3 dell’Ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007 è inserito il seguente:

Art. 3-bis - Prescrizioni relative alla marcatura CE

  1. All’atto della comunicazione di inizio attività di cui all’art. 3, il titolare dell’impresa che svolge attività di diporto commerciale deve essere in regola con le prescrizioni di cui alla Direttiva 94/25/CE, come recepita dal Titolo I, Capo II, del Decreto Legislativo n. 171/2005 in materia di marcatura CE.
  2. A tale scopo il titolare dell’impresa deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del Dpr n. 445/2000, nella comunicazione di inizio/prosecuzione di attività, il codice della marcatura, la data di conseguimento, l’organo tecnico che ha effettuato gli accertamenti, come previsto nell’allegato B alla presente Ordinanza”.

Art. 3 - Modifiche all’art. 5 dell’Ordinanza n. 39/45.02 dell’11 aprile 2007

  1. Il comma 1 dell’articolo 5 dell’Ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007, è abrogato.
  2. Il comma 2 dell’articolo 5 dell’Ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007, è sostituito dal seguente: “All’esercente unità da diporto battenti bandiera dell’Unione Europea che non presenti la dichiarazione di cui all’art. 2 comma 2 della presente Ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all’art. 55 del D.L.vo 171/2005”.
  3. Al comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 39 dell’11 aprile 2007, dopo le parole: “Salvo quanto previsto negli articoli precedenti”, sono aggiunte le seguenti: “e ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 43 e 44 della L.R. n. 63/1993 nell’ipotesi di esercizio di servizi di trasporto pubblico non di linea in assenza dei prescritti titoli autorizzatori,”.

Art. 4 - Sostituzione dei moduli Allegati all’Ordinanza n. 39/45.02 dell’11 aprile 2007

  1. I moduli A e B, Allegati A e B alla presente Ordinanza sostituiscono i corrispondenti moduli allegati all’ordinanza n. 39 del 11 aprile 2007.
Art. 5 - Norma transitoria

  1. Entro il 15 aprile 2008 l’Ispettorato di Porto comunica ai titolari di impresa di diporto commerciale che hanno presentato la dichiarazione d’inizio attività anteriormente al 1° aprile 2008 l’obbligo di conformarsi alle modalità d’identificazione dei natanti di cui al comma 2-bis dell’art. 3 dell’ordinanza n. 39 dell’11.04.2007.
  2. A tale fine l’Ispettorato di Porto invia, con la comunicazione di cui al comma precedente, un bollettino per il pagamento delle spese d’istruttoria per il rilascio dei contrassegni d’identificazione (targhe) e del documento di accompagnamento (badge).
  3. Entro il 15 maggio 2008 i titolari inviano all’Ispettorato di Porto copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle spese d’istruttoria di cui al comma precedente.
  4. Sino al momento del ricevimento del contrassegno, il titolare di cui al comma 1 può svolgere l’attività di diporto a fini commerciali conservando a bordo del natante la copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle spese d’istruttoria di cui al comma 2, che deve esibire ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza e controllo della navigazione.
  5. Sino al 15 maggio 2008 i natanti dei titolari di cui al comma 1 utilizzati per l’attività di locazione e noleggio possono navigare con la sigla di cui al comma 2 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 39 dell’11.04.2007.
Art. 6 - Entrata in vigore e pubblicità

  1. La presente Ordinanza, pubblicata integralmente unitamente agli Allegati A, B e C sul Bur, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
  2. L’Allegato C al presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti il testo pubblicato sul Bur n. 51 del 5 giugno 2007.
  3. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Carli

(seguono allegati)

allegato_A_mod_ord_39_definitivo_204573.rtf
allegato_B_mod_ord_39_definitivo_204573.rtf
allegato_C_mod_ord_39_definitivo_204573.rtf

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