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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 73 del 21 agosto 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 149 del 07 agosto 2007

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”, dell’impianto radiofonico “Radio Monte Carlo 2”, operante alla frequenza di 99.050 Mhz, di proprietà della società Rmc 2 s.r.l., ubicato nel Comune di Venezia, sito di Piazzale Roma, Garage San Marco.

Il Presidente

Vista la legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

- all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav. competente per territorio”;

- all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

- all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr. n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Considerato che a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav. di Venezia è risultato che l’emittente denominata “Rmc 2”, installata nel sito di Piazzale Roma, presso il Garage San Marco, nel Comune di Venezia (Ve), di proprietà della Società Rmc 2 s.r.l., operante alla frequenza di 99.050 Mhz, ha effettuato modifiche dell’impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l’autorizzazione provinciale di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 16/06 – 24/Nir/06 Reg. Verb. Af, datato 14 luglio 2006, con il quale il Dipartimento provinciale Arpav di Venezia ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1 e 5 della stessa legge a Dolce Vincenzo, in qualità di Amministratore unico della società Rmc2 s.r.l., titolare dell’emittente radiofonica “Rmc2”.

Considerato che nei confronti di tale società, ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti con atto di diffida del 07.05.2007 prot. 251053/50.03.0721, notificato in data 10.05.07, al legale rappresentante della società stessa Rmc2 s.r.l., titolare di “Radio Monte Carlo2”, chiarimenti in ordine alla mancanza dell’autorizzazione prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 10 giorni, con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto che il legale rappresentante di Rmc2 s.r.l. ha provveduto a rispondere alla diffida con propria nota datata 18 maggio 2007, pervenuta in data 04 giugno 2007, e che in merito ai contenuti di quest’ultima il Dipartimento provinciale Arpav di Venezia ha confermato, con propria nota del 13 luglio 2007, prot. n. 90836/07, che Rmc2 s.r.l. ha violato quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/93, in quanto non in possesso di autorizzazione provinciale.

Richiamata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 30 luglio 2007, prot. n. 427928/50.03.07.21, con la quale è stato comunicato a Rmc2 s.r.l. che le osservazioni formulate dalla stessa, e contenute nella citata nota del 18 maggio 2007, non possono essere accoglibili per le motivazioni sopraindicate.

Ritenuto il provvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

Ordina

1. Alla Rmc2 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Radio Monte Carlo 2”, operante alla frequenza di 99.050 Mhz, installato nel sito di Piazzale Roma, presso il Garage San Marco, nel Comune di Venezia (Ve), di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto, o del legale rappresentante, ad opera del Comune di Venezia (Ve).

2. Al Dirigente della Direzione regionale per la Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla Rmc2 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune, ove ha sede legale l’emittente in parola, della notifica medesima e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav - Dipartimento Provinciale di Venezia.

3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Galan

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