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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 73 del 21 agosto 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 145 del 07 agosto 2007

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”, dell’impianto radiofonico “ Radio Sherwood”, operante alla frequenza di 97.900 MHz, di proprietà della società Tele Radio City Società Cooperativa Sociale Onlus, ubicato nel Comune di Venezia, sito di Piazzale Roma, Garage San Marco.

Il Presidente

Vista la legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

- all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

- all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

- all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Considerato che a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav di Venezia è risultato che l’emittente denominata “Radio Sherwood”, installata nel sito di Piazzale Roma, presso il Garage San Marco, nel Comune di Venezia (Ve, di proprietà di Tele Radio City Società Cooperativa Sociale Onlus operante alla frequenza di 97.900 MHz, ha effettuato modifiche dell’impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l’autorizzazione provinciale di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 14/06 – 592/Nir/04 Reg. Verb. A.F., datato 14 luglio 2006, con il quale il Dipartimento provinciale Arpav di Venezia ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1 e 5 della stessa legge a Sabello Carmela, in qualità di socio consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della Ditta Tele Radio City, titolare dell’emittente radiofonica “Radio Sherwood”.

Considerato che nei confronti di tale società, ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti con atto di diffida del 07.05.2007 prot. 251159/50.03.0721, notificato in data 10.05.07, al legale rappresentante della società stessa Tele Radio City, Società Cooperativa Sociale Onlus, titolare di “Radio Sherwood”, chiarimenti in ordine alla mancanza dell’autorizzazione prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 10 giorni, con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto che il legale rappresentante di Tele Radio City Società Cooperativa Sociale Onlus ha provveduto a rispondere alla diffida con propria nota datata 17 maggio 2007, pervenuta in data 17 maggio 2007, e che in merito ai contenuti di quest’ultima il Dipartimento provinciale Arpav di Venezia ha confermato, con propria nota del 13 luglio 2007, prot. n. 90836/07, che Tele Radio City ha violato quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/93, in quanto non in possesso di autorizzazione provinciale.

Richiamata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 30 luglio 2007, prot. n. 427851/50.03.07.21, con la quale è stato comunicato a Tele Radio City, Società Cooperativa Sociale Onlus, che le osservazioni formulate dalla stessa, e contenute nella citata nota del 17 maggio 2007, non possono essere accoglibili per le motivazioni sopraindicate.

Ritenuto il provvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

Ordina

Vista la legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che:

- all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

- all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

- all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Vista la Dgr n. 2050 del 03 luglio 2007, con la quale è stato formalmente approvato il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall’art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Considerato che a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento provinciale Arpav di Venezia è risultato che l’emittente denominata “Radio Sherwood”, installata nel sito di Piazzale Roma, presso il Garage San Marco, nel Comune di Venezia (Ve, di proprietà di Tele Radio City Società Cooperativa Sociale Onlus operante alla frequenza di 97.900 MHz, ha effettuato modifiche dell’impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l’autorizzazione provinciale di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 29/93.

Visto il verbale n. 14/06 – 592/Nir/04 Reg. Verb. A.F., datato 14 luglio 2006, con il quale il Dipartimento provinciale Arpav di Venezia ha provveduto a contestare e notificare l’illecito amministrativo per la violazione dell’art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 29/93, sanzionato dall’art. 8, commi 1 e 5 della stessa legge a Sabello Carmela, in qualità di socio consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della Ditta Tele Radio City, titolare dell’emittente radiofonica “Radio Sherwood”.

Considerato che nei confronti di tale società, ai fini dell’avvio del procedimento, sono stati chiesti con atto di diffida del 07.05.2007 prot. 251159/50.03.0721, notificato in data 10.05.07, al legale rappresentante della società stessa Tele Radio City, Società Cooperativa Sociale Onlus, titolare di “Radio Sherwood”, chiarimenti in ordine alla mancanza dell’autorizzazione prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993, ed è stato assegnato per la risposta il termine di 10 giorni, con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto che il legale rappresentante di Tele Radio City Società Cooperativa Sociale Onlus ha provveduto a rispondere alla diffida con propria nota datata 17 maggio 2007, pervenuta in data 17 maggio 2007, e che in merito ai contenuti di quest’ultima il Dipartimento provinciale Arpav di Venezia ha confermato, con propria nota del 13 luglio 2007, prot. n. 90836/07, che Tele Radio City ha violato quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/93, in quanto non in possesso di autorizzazione provinciale.

Richiamata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 30 luglio 2007, prot. n. 427851/50.03.07.21, con la quale è stato comunicato a Tele Radio City, Società Cooperativa Sociale Onlus, che le osservazioni formulate dalla stessa, e contenute nella citata nota del 17 maggio 2007, non possono essere accoglibili per le motivazioni sopraindicate.

Ritenuto il provvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

Galan

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