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Bur n. 67 del 31 luglio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 135 del 17 luglio 2007

Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. Opgr 27.06.2003 n. 808, 29.06.2004 n. 252, 30.06.2005 n. 328 e 13.07.2006 n. 166.

Il Presidente

Vista la Legge 30 aprile 1962 n. 283, s.m.i.;

Vista il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 1993 n. 123, s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155, s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, s.m.i.;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2002, n. 11 s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 78 s.m.i.;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002;

Visti i Regolamenti n. 852/2004/Ce, n. 853/2004/Ce, n. 854/2004/Ce e n. 882/2004/Ce, loro modiche ed integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto 11 aprile 2006 n. 1041;

Considerato che la citata l’Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 disponeva per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, l'adeguamento alle disposizioni nella stessa contenute, entro il 30.06.2003;

Vista la propria precedente ordinanza 27 giugno 2003 n. 808 "Differimento al 30.06.2004, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, del termine di adeguamento alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002";

Vista la propria precedente Ordinanza 29 giugno 2004, n. 252 "Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 27.06.2003 n. 808";

Vista la propria precedente Ordinanza 30 giugno 2005, n. 252 "Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 27.06.2003 n. 808 e 29.06.2004 n. 252;

Vista la propria precedente Ordinanza 13 luglio 2006, n. 166 "Ulteriore differimento dei termini di adeguamento, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa. Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3. Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002. Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 27.06.2003 n. 808, 29.06.2004 n. 252 e 30.06.2005 n. 328”;

Preso atto che ancora a tutt'oggi, in considerazione della particolarità delle aree, anche a valenza storica, in cui il commercio su aree pubbliche si effettua in alcune zone della Regione, non è stato consentito il completo adempimento alle disposizioni suindicate;

Preso atto delle difficoltà dal punto di vista tecnico-operativo che le amministrazioni locali hanno incontrato per consentire l'adeguamento di cui trattasi, anche tenuto conto delle tempistiche amministrative necessarie per la predisposizione ed approvazione dei progetti di adeguamento, per l'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, nonché per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

Preso atto che con la Legge Costituzionale del 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la potestà legislativa nelle materie di competenza esclusiva spetta allo Stato, come pure quella regolamentare inerente le stesse materie, salvo delega alle Regioni, mentre per le materie concorrenti la potestà legislativa è delle Regioni, salvo la determinazione dei principi generali, riservata alla legislazione dello Stato, mentre la potestà regolamentare per tali materie concorrenti spetta alle Regioni, essendo la tutela della salute compresa in tali materie;

Considerata, infine, la difficoltà di escludere lo svolgimento delle attività di cui trattasi nelle aree pubbliche già adibite al commercio dei prodotti alimentari, trattandosi di un pubblico servizio;

Ritenuto, conseguentemente di dover ulteriormente differire al 30.06.2008, il termine per l'adeguamento di tali mercati;

Ordina

Il differimento al 30.06.2008, per le tipologie di mercato indicate all'articolo 11, II comma, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002, del termine di adeguamento alle disposizioni previste dall'Ordinanza stessa.

Galan

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