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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 61 del 10 luglio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 114 del 26 giugno 2007

Conferma ordinanza di demolizione n. 94 del 06 giugno 2007 relativa all’impianto radiofonico “Radio 80”, operante alla frequenza di 102.700 Mhz, di proprietà della ditta Seprat s.r.l, ubicato in località Costalunga, nel Comune di Romano D’Ezzelino (Vi). Art. 8, comma 5, legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

Il Presidente

Vista la legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”

- che all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

- che all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

- che all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Richiamata la propria ordinanza n. 94 del 06 giugno 2007, con la quale ha ordinato:

1. Alla Seprat s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Radio 80”, operante alla frequenza di 102.700 Mhz, installato nel sito di Costalunga, nel Comune di Romano D’Ezzelino (Vi), di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante ad opera del Comune di Romano di Ezzelino (Vi).

2. Al Dirigente della Direzione regionale per la Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla Seprat s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente in parola della notifica medesima, e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Romano di Ezzelino, al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza.

3. La pubblicazione del provvedimento medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Rilevato che a seguito del provvedimento di diffida adottato dalla Regione Veneto, di cui alla narrativa della citata ordinanza presidenziale n. 94 del 06 giugno 2007, datato 23.04.2007, prot. n. 230737/50.03.07.21, il legale rappresentante della Seprat s.r.l., titolare di “Radio 80”, ha provveduto a rispondere alla suddetta diffida con propria nota datata 11 maggio 2007, pervenuta fuori termine, in data 22 maggio 2007.

Preso atto che il contenuto della predetta nota di Seprat s.r.l. conferma come quest’ultima, titolare dell’emittente radiofonica “Radio 80”, non sia in possesso dell’autorizzazione provinciale prevista dalla legge regionale n. 29/93.

Richiamata la nota della Direzione regionale Prevenzione datata 11 giugno 2007, prot. n. 329134/50.03.07.21, con la quale è stato comunicato a Seprat s.r.l. come le osservazioni formulate dalla stessa e contenute nella citata nota dell’11 maggio 2007 non possano essere ritenute accoglibili.

Ritenuto pertanto il provvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

Ordina

1. per le motivazioni indicate in premessa, alla Seprat s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Radio 80”, operante alla frequenza di 102.700 Mhz, installato nel sito di Costalunga, nel Comune di Romano D’Ezzelino (Vi), di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, così come già indicato nell’ordinanza presidenziale n. 94 del 06 giugno 2007, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante ad opera del Comune di Romano di Ezzelino (Vi).

2. Al Dirigente della Direzione regionale per la Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla Seprat s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente un parola della notifica medesima, e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Romano di Ezzelino, al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Galan

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