Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 57 del 26 giugno 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 94 del 06 giugno 2007

Ordinanza di demolizione, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”, dell’impianto radiofonico “Radio 80”, operante alla frequenza di 102.700 Mhz, di proprietà della ditta Seprat s.r.l, ubicato in località Costalunga, nel Comune di Romano D’Ezzelino (Vi).

Il Presidente

Vista la legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”

- che all’articolo 3 prevede che “L’installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all’antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all’autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio” e che ”L’istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento Provinciale dell’Arpav competente per territorio”;

- che all’articolo 8 “Sanzioni”, ai commi 1 e 2, stabilisce che l’installazione dell’impianto senza autorizzazione provinciale ovvero in difformità della stessa, oppure la modifica dell’impianto, compreso lo spostamento dello stesso in altro sito, senza autorizzazione provinciale siano sanzionate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 dai Comuni nel cui territorio sono installati gli impianti stessi;

- che all’articolo 8 prevede, al comma 5, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, che il Presidente della Giunta regionale disponga, con spese a carico del titolare dell’impianto o del suo legale rappresentante, la demolizione dell’impianto installato in carenza di autorizzazione provinciale.

Considerato che in data 31.05.2004 Arpav - Dipartimento provinciale di Vicenza-, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1993, aveva effettuato verifiche tecniche rilevando che nel sito in località Costalunga, vicinanze ex Trattoria Dissegna, nel Comune di Romano d’Ezzelino (Vi), il ripetitore emittente dell’allora “Radio Abano” della società Gamma s.r.l., operante sulla frequenza 102.700 Mhz, ivi installato e funzionante, risultava sprovvisto dell’autorizzazione provinciale prevista dalla legge regionale n. 29 del 1993, e precisava che nel sito in cui era installato il ripetitore risultavano esistenti e funzionanti altri impianti soggetti a riduzione a conformità per superamento dei limiti e dei valori di cautela non essendo il sito ancora stato bonificato. Di conseguenza lo stesso Dipartimento provinciale Arpav di Vicenza, in data 07.07.2004, con verbale n. 1/Nir/2004, notificava a carico di Mazzocco Alberto, legale rappresentante della società Gamma s.r.l., proprietaria dell’emittente “Radio Abano”, il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo della mancanza della prescritta autorizzazione provinciale.

Considerato che, medio tempore, la società Gamma s.r.l. aveva ceduto la proprietà dell’emittente operante sulla frequenza 102.700 Mhz alla società Seprat s.r.l., e che aveva variato la denominazione della radio in “Radio Mamamia”, mantenendo le medesime caratteristiche di frequenza (102.700 Mhz), invariato il sito.

Visto che nei confronti di tale società la Regione ha proceduto con diffida del 13.02.2007 prot. 87057/50.03.0721, intimando di provvedere entro e non oltre 30 giorni a ridurre a conformità l’impianto per rientrare nei valori di emissione di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente. Successivamente, in data 22 marzo 2007, Arpav eseguiva un sopralluogo ed effettuava nel sito Costalunga una misurazione per verificare l’ottemperanza alla suddetta diffida. Dagli esiti di tale accertamento Arpav concludeva che l’impianto, in proprietà della società Seprat srl, operante sempre alla frequenza di 102.700 Mhz, aveva ancora una volta cambiato denominazione da “Radio Mamamia” in “Radio 80”, e risultava operare nel sito sempre in carenza della prescritta autorizzazione e che, dalle misurazioni eseguite in data 6.02.2007 e 22.03.2007, risultava che la riduzione a conformità richiesta dalla Regione Veneto non era stata attuata.

Tenuto conto che a seguito di accertamento avvenuto in data 26.03.2007 Arpav, con verbale n. 1/Nir/2007 del 26/03/07, notificato in data 29.03.2007, ha contestato l’illecito amministrativo della violazione dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 29/1993, sanzionato dall’articolo 8, comma 1 e comma 5 della stessa legge a Rampazzo Claudio, amministratore unico della società Seprat s.r.l., proprietaria dell’emittente radiofonica “Radio 80” - frequenza 102.700 Mhz.

Rilevato che a seguito delle suddette attività di Arpav la Regione Veneto provvedeva, ai fini dell’avvio del procedimento, con atto di diffida datato 23.04.2007, prot. n. 230737/50.03.07.21, notificato in data 28 aprile, a chiedere al legale rappresentante della Seprat s.r.l., titolare di “Radio 80”, chiarimenti in ordine alla mancanza dell’autorizzazione prescritta dalla legge regionale n. 29 del 1993, assegnando per l’eventuale risposta il termine di 10 giorni, e con l’avvertenza che allo scadere di detto termine si sarebbe proceduto all’assunzione del provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 8, comma 5, della stessa legge.

Preso atto che il legale rappresentante di Seprat s.r.l. non ha provveduto a rispondere alla suddetta diffida, non fornendo pertanto i chiarimenti richiesti con quest’ultima.

Ritenuto il provvedimento sanzionatorio di demolizione (rectius rimozione) urgente e avente natura di atto vincolato.

Ordina

1. Alla Seprat s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, titolare dell’impianto radiofonico “Radio 80”, operante alla frequenza di 102.700 Mhz, installato nel sito di Costalunga, nel Comune di Romano D’Ezzelino (Vi), di provvedere alla rimozione dell’impianto in parola, per violazione dell’articolo 3 e ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante ad opera del Comune di Romano di Ezzelino (Vi).

2. Al Dirigente della Direzione regionale per la Prevenzione di procedere alla notifica della presente ordinanza alla Seprat s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, incaricando il Comune ove ha sede legale l’emittente un parola della notifica medesima, e alla comunicazione della stessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Romano di Ezzelino, al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto, e ad Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr n. 1199 del 1971.

Galan

Torna indietro