Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 41 del 01 maggio 2007


Materia: Trasporti e viabilità

Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 39 del 11 aprile 2007

Disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”.

Il Dirigente

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con Dpr n. 631 del 28.06.1949;

Visto il D. L.vo n. 112/1998;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Vista la Dgr n. 1880 del 24.06.2003;

Ritenuto necessario disciplinare compiutamente l’utilizzazione dei natanti da diporto impiegati in attività di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nelle acque per la navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto;

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ed in particolare l’art. 27 con cui si determina che l’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini della locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza dell’Autorità della navigazione interna, d’intesa con gli Enti locali;

assunta l’intesa di cui al comma 6 dell’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali in data 3.04.2007;

Ordina

Art. 1 - Ambito di applicazione, definizione, rinvii normativi

  1. Le presenti disposizioni, in attuazione dell’ultimo comma dell’art. 27 del D. L.vo n. 171/2005, disciplinano l’utilizzo, anche in relazione alle modalità della loro condotta, dei natanti da diporto per locazione e noleggio per fini ricreativi o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo. Esse si applicano anche quando l’attività di locazione e noleggio sia esercitata su spiagge, darsene, pontili fissi e galleggianti, attracchi, ecc.
  2. Con successiva ordinanza, in attuazione dei commi 3, lett. c), e 5 dell’art. 27 del citato D. L.vo 171, saranno disciplinate le condizioni della navigazione e le modalità di utilizzo dei piccoli natanti, che devono essere osservate sia nell’esercizio dell’attività di locazione o noleggio, sia in caso di uso del natante in conto proprio o per scopo non di lucro.
  3. Si osservano le disposizioni contenute nel Dpr 9 ottobre 1997 n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e nel D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto).
  4. Si rinvia al D. L.vo n. 171/2005 per le definizioni di “uso commerciale delle unità da diporto” (art. 2) e di “contratti di utilizzazione delle unità da diporto” (titolo III).

Art. 2 - Attività di noleggio e locazione - disposizione generale

I natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es.: pesca professionale, conto proprio ex art. 32 L. R. 63/93, immersioni professionali o per ricerca scientifica, uso personale) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea svolto anche occasionalmente o come eventuale integrazione dell’attività esercitata dal gestore del servizio pubblico di linea.

Art. 3 - Requisiti delle imprese, comunicazione di inizio attività e dichiarazione

  1. Ai sensi del D. L.vo n. 171/2005 le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di natanti da diporto devono essere iscritte alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.
  2. I natanti utilizzati per l’attività di locazione e noleggio sono contrassegnati da una sigla che dovrà essere predisposta o dipinta a cura del proprietario sulla fiancata destra di prua e sinistra di poppa, da cui risulti il nome della ditta e l’eventuale numero progressivo dei natanti, con caratteri di dimensioni leggibili.
  3. Le imprese trasmettono all’Ispettorato di Porto competente e, per conoscenza, al Comune nel quale esercitano prevalentemente l’attività, la comunicazione di inizio attività come da Allegato A) alla presente ordinanza.
  4. Alla comunicazione di cui al precedente punto 3, le imprese devono allegare la dichiarazione, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, contenente le informazioni di cui all’Allegato B) alla presente ordinanza.
  5. Le imprese comunicano altresì, nelle stesse forme, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al predetto Allegato B), come pure l’intervenuta cessazione dell’attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi.
  6. Alla compilazione e trasmissione della comunicazione e della dichiarazione previste nei precedenti punti n. 3-4 sono tenuti anche i soggetti indicati dall’art. 2 comma 3 del D. L.vo n. 171/2005 per l’attività di locazione e noleggio svolta con unità da diporto battenti bandiera di uno dei paesi dell’Unione Europea.
  7. Copia della dichiarazione di cui all’allegato B), timbrata e vistata dall’Ispettorato di Porto, deve essere mantenuta a bordo. In caso di inosservanza si applica l’art. 5 comma 3 della presente ordinanza.

Art. 4 - Ulteriori adempimenti

  1. Il locatore o il noleggiatore deve sempre tenere approntata un’idonea unità di salvataggio munita delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa.
  2. Il locatore deve accertarsi dell’effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, quando prescritta ai sensi dell’art. 39 D.L.vo 171/05; deve fornire le principali informazioni tecniche relative all’uso del natante da locare; deve mettere a disposizione il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona di interesse.
  3. Quando le condizioni meteorologiche sono tali da apportare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non procede alla locazione dei natanti e, comunque, si adopera per favorirne il veloce rientro se già in navigazione.
Art. 5 - Sanzioni

  1. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 della presente ordinanza è punita, ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D.L.vo 171/2005, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
  2. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all’art. 2 comma 2 della presente ordinanza.
  3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’inosservanza degli adempimenti previsti dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.L.vo n. 171/2005, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro cinquecento.
  4. Al procedimento di contestazione delle infrazioni si applica la L. n. 689/1981.

Art. 6 - Entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bur della Regione Veneto ed entra in vigore dal 1° luglio 2007.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Carli

Torna indietro