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Materia: Trasporti e viabilità
Ordinanza DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' n. 39 del 11 aprile 2007
Disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”.
Il Dirigente
Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con Dpr n. 631 del 28.06.1949;
Visto il D. L.vo n. 112/1998;
Vista la L.R. n. 11/2001;
Vista la Dgr n. 1880 del 24.06.2003;
Ritenuto necessario disciplinare compiutamente l’utilizzazione dei natanti da diporto impiegati in attività di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nelle acque per la navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto;
Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ed in particolare l’art. 27 con cui si determina che l’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini della locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza dell’Autorità della navigazione interna, d’intesa con gli Enti locali;
assunta l’intesa di cui al comma 6 dell’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali in data 3.04.2007;
Ordina
Art. 2 - Attività di noleggio e locazione - disposizione generale
I natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es.: pesca professionale, conto proprio ex art. 32 L. R. 63/93, immersioni professionali o per ricerca scientifica, uso personale) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea svolto anche occasionalmente o come eventuale integrazione dell’attività esercitata dal gestore del servizio pubblico di linea.
Art. 3 - Requisiti delle imprese, comunicazione di inizio attività e dichiarazione
Art. 4 - Ulteriori adempimenti
Art. 6 - Entrata in vigore
La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bur della Regione Veneto ed entra in vigore dal 1° luglio 2007.
È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
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