Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 21 del 27 febbraio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 31 del 09 febbraio 2007

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittenti impianti radiofonici Rtl 102.5 (102.250 Mhz) di Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l., Radio Stella Fm (97.200 Mhz) di Radio Gambellara s.r.l., Radio Mamamia (107.900 Mhz) di Seprat. s.r.l. e Radio Bella&Monella (103.500 Mhz) di Radio Bella e Monella s.r.l., posti in località Bianca/Ristoro sita nel Comune di Lusiana (Vi). Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamata la relazione tecnica del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza trasmessa con nota del 09/02/2001, prot. n. 001855/Staf, dalla quale risulta che i sopralluoghi effettuati in contraddittorio e con monitoraggio della potenza dei ripetitori in data 13/12/2000 hanno evidenziato il superamento dei valori di campo elettrico stabiliti dall’allora vigente Dm n. 381/98 da parte delle attuali emittenti radiofoniche Rtl 102.5 (102.250 Mhz) di Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l., Radio Stella Fm (97.200 Mhz) di Radio Gambellara s.r.l., Radio Mamamia (107.900 Mhz) di Seprat. s.r.l. e Radio Bella&Monella (103.500 Mhz) di Radio Bella e Monella s.r.l., posti in località Bianca/Ristoro sita nel Comune di Lusiana (Vi), con conseguente necessità di dar corso a riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 08/03/2001, prot. n. 003651/50.03, la Regione Veneto assegnava alle emittenti allora coinvolte nella riduzione a conformità un termine pari a contottanta giorni per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei limiti e dei valori di cautela vigenti.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 15/10/2001, prot. n. 015304/Staf, con la quale si comunicavano, in esito al termine concesso, le attività intraprese dalle emittenti ai fini della riduzione a conformità, dalla quale si evince come non tutte le emittenti avevano provveduto a comunicare di essere rientrate nei valori consentiti di emissione di campo elettromagnetico.

Vista la nota della Regione Veneto datata 21/12/01, prot. n. 018957/50.03, con la quale veniva richiesto al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza di indicare con precisione i dati societari delle emittenti che non avessero ottemperato alla riduzione a conformità, ai fini della successiva loro notifica di formale atto di diffida.

Ricordato quanto comunicato da Arpav – Dap di Vicenza – con propria nota dell’11 gennaio 2002, prot. n. 000456/Staf, in merito alla situazione complessiva della località Bianca/Ristoro nel Comune di Lusiana (Vi) relativamente ai valori di campo elettromagnetico generati dagli allora sette impianti radiofonici presenti e soggetti a procedura di riduzione a conformità. In particolare cinque emittenti, ossia Radio Palladium (105.300 Mhz), Radio Bella&Monella (103.500 Mhz), Radio 24 (102.250 Mhz), Radio Company (107.900 Mhz) e Bellissima Fm (97.200 Mhz) non avevano comunicato di aver provveduto ad ottemperare alla riduzione a conformità, mentre l’emittente Radio Capital (98.000 Mhz) aveva comunicato di aver effettuato modifiche al sistema radiante e l’emittente Radio Baccano (93.600 Mhz) aveva comunicato di aver trasferito il proprio impianto da località Bianca/Ristoro del Comune di Lusiana (Vi) a località Pizzati del Comune di Bassano del Grappa (Vi).

Preso atto che cinque emittenti non avevano comunicato le attività intraprese ai fini della riduzione a conformità, la Regione Veneto con propria del 19/04/2002, prot. n. 20153/50.03.21, richiedeva ad Arpav – Dap. di Vicenza – di fornire ulteriori aggiornamenti circa gli esiti della riduzione a conformità.

Richiamata la nota Arpav – Dap di Vicenza del 07 maggio 2002, prot. n. 006626/Staf, relativa all’aggiornamento in merito allo stato di riduzione a conformità a carico delle sei emittenti radiofoniche allora presenti nel sito di Bianca/Ristoro nel Comune di Lusitana (Vi), con la quale si confermava la situazione di cui alla precedente nota Arpav dell’11 gennaio 2002, prot. n. 456/Staf e quindi la necessità della riduzione a conformità.

Ricordato che nel corso dell’attività di monitoraggio effettuata da Arpav – Dap Vicenza, Elemedia Spa, titolare dell’emittente Radio Capital (98.000 Mhz), presentava istanza datata 21/03/02 al fine di ottenere dal Ministero delle Comunicazioni l’autorizzazione alla riconfigurazione del proprio sistema radiante, e a richiedere al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza il relativo parere radioprotezionistico, mentre Radio 24 (102.250 Mhz), presentava istanza datata 10/10/02 al Ministero delle Comunicazioni volta ad ottenere l’autorizzazione alla variazione delle frequenza di emissione del proprio impianto da 102.250 Mhz a 102.300 Mhz, con la contestuale riduzione della potenza di emissione a 3000 Watt del proprio sistema radiante, e a richiedere al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza il relativo parere radioprotezionistico.

Ricordata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 31/10/02, prot.
n. 017196/Staf, con la quale si evidenzia l’insufficienza delle proposte di variazioni al proprio sistema radiante indicate da Radio 24 (102.250 Mhz) ai fini del rientro nei parametri normativamente previsti in materia di emissioni di campo elettromagnetico.

Ricordata la nota di Radio 24 (102.250 Mhz) datata 09/12/02, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche tecniche al proprio sistema radiante ai fini della riduzione a conformità dello stesso.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 23/06/03, prot. n. 10274/Staf, relativo alla trasmissione del parere radioprotezionistico sulle modifiche all’impianto radio “Radio24” ai fini del rientro nei limiti e/o valori di cautela. Parere radioprotezionistico favorevole, condizionato peraltro all’effettuazione di misurazioni in contraddittorio unitamente agli altri impianti presenti sul sito, una volta che anch’essi avessero comunicato di aver ottemperato alla riduzione a conformità.

Vista la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 02/07/03, prot. n. 10979/Staf, relativo alla trasmissione del parere radioprotezionistico sulle modifiche all’impianto radio “Radio Capital” ai fini del rientro nei limiti e/o valori di cautela. Parere radioprotezionistico favorevole, condizionato peraltro all’effettuazione di misurazioni in contraddittorio unitamente agli altri impianti presenti sul sito, una volta che anch’essi avessero comunicato di aver ottemperato alla riduzione a conformità.

Rilevato che, a seguito delle proposte di interventi tecnici formulate dalle emittenti, Arpav provvedeva ad effettuare una nuova campagna di misurazioni durante l’anno 2004 e gli inizi del 2005 al fine di valutare l’effettivo permanere del rispetto dei parametri di emissioni elettromagnetiche previsti dal vigente Dpcm 08/07/03, tenuto conto altresì che nel corso del 2005 avveniva un mutamento parziale nella titolarità delle emittenti soggette a riduzione a conformità, così come anche confermato da Arpav medesima con propria del 12/05/06, prot. n. 0062519/Staf.

Preso atto che, a seguito di ulteriore attività di controllo posta in essere da Arpav – Dap di Vicenza - quest’ultima confermava con propria del 13/01/06, prot. n. 4950/Staf, il permanere, nel sito in questione, del superamento dei limiti e valori di cautela di esposizione stabiliti dal vigente Dpcm 08/07/2003 a carico dei sei impianti radiofonici presenti.

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 27/02/2006, prot. n. 131711/50.03.21, con la quale venivano formalmente diffidate le sei emittenti radiofoniche di seguito indicate a porre in essere, entro trenta giorni, le attività necessarie e sufficienti a garantire il rientro nei parametri di legge dei valori di emissione dei campi elettromagnetici (Radio 24 [ora Rtl 102.5], Radio Bella&Monella, Radio Capital, Radio Stella Fm, Radio Palladium e Radio Mamamia).

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 02/05/2006, prot. n. 268482/50.03.21, a mezzo della quale è stato richiesto ad Arpav di accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida regionale ai fini dell’adozione del presente provvedimento cautelativo.

Richiamata la nota della Regione Veneto dell’01 giugno 2006, prot. n. 336948/50.03.07.21, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza di comunicare, ai fini dell’adozione dell’ordinanza presidenziale di cui all’art. 7, comma secondo, della Lr n. 29/93, i dati societari esatti delle emittenti coinvolte nonché i singoli contributi di emissione di campo elettromagnetico dalle stesse prodotte in relazione al superamento dei vigenti parametri di legge.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 07/07/2006, prot. n. 88169/Staf, con la quale venivano comunicati i dati societari delle emittenti coinvolte nella procedura di riduzione a conformità, e veniva altresì comunicato che con successiva relazione tecnica sarebbero stati inviati i risultati degli ultimi e definitivi monitoraggi.

Richiamata altresì la nota della Regione Veneto datata 25/07/2006, prot. n. 446401/50.03.21, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza copia delle relazioni tecniche relative ai monitoraggi definitivi a seguito di verifica strumentale in banda stretta.

Vista la nota Arpav del 02/08/06, prot. n. 100104, con la quale veniva comunicato che erano in corso ulteriori sopralluoghi e misurazioni in banda stretta nel sito in parola, al fine di misurare i contributi delle singole emittenti al campo elettrico totale nei punti di superamento.

Richiamate le note della Regione Veneto datate 06/10/2006, prot. n. 575363/50.03.07.21, e 06/11/2006, prot. n. 635670/50.03.07.21, con le quali è stata richiesta ad Arpav la trasmissione dei verbali di sopralluogo in merito agli accertamenti definitivi relativi ai campi elettromagnetici generati dalle singole emittenti presenti nel sito in questione.

Vista la nota Arpav del 28/11/06, prot. n. 153400 con la quale veniva fornito un aggiornamento delle procedure in corso.

Viste le note Arpav – Dap Vicenza – del 04/12/2006, prot. n. 156400, e del 21/12/2006, prot. n. 164703, unitamente alla quale è stata trasmessa la relazione tecnica inerente le ultime misurazioni selettive effettuate nel sito in questione che dimostrano il permanere degli sforamenti dei parametri di legge a carico delle emittenti delineate in oggetto.

Richiamata la legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento”.

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29/12/1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei valori di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Vista la nota della Direzione Regionale Prevenzione, prot. n. 744007/50.03.07.21 del 29/12/2006, sollecitata con nota del 16/01/2007, prot. n. 26830/50.03.07.21, e con nota del 23/01/07, prot. n. 41752/50.03.07.21, di richiesta al Sindaco del Comune di Lusiana (Vi) del parere ai fini di cui all’art. 7, 2° comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, nonché di richiesta al Sindaco del Comune medesimo, in quanto autorità sanitaria locale ed Ente preposto agli aspetti urbanistici ed edilizi, di individuare un sito alternativo ai fini della delocalizzazione delle emittenti non rispettose dei parametri di legge, così come disposto dalla Legge n. 66 del 20/03/2001, art. 2, comma 1,1-bis.

Vista la nota a firma del Sindaco di Lusiana datata 31/01/2007, prot. n. 1041/07, con la quale si comunica, ai sensi dell’art. 7, comma 2° della Lr n. 29/93, il nulla osta da parte dell’Amministrazione comunale di Lusiana all’adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale, e si notizia che le emittenti radiofoniche destinatarie del presente provvedimento hanno già inoltrato all’Amministrazione comunale di Lusiana istanza di delocalizzazione degli impianti in altro sito.

Precisato altresì che qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, le emittenti interessate abbiano ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione o nel frattempo si siano trasferite presso altro sito, non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l’addebito, alle emittenti, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni,per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e s.m.i., circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazione.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr. 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi e s.m.i.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz.

Ordina

1. A ciascuna emittente di seguito individuata: Rtl 102.5 (102.250 Mhz) di Rtl 102.500 Hit Radio s.r.l., Radio Stella Fm (97.200 Mhz) di Radio Gambellara s.r.l., Radio Mamamia (107.900 Mhz) di Seprat s.r.l. e Radio Bella&Monella (103.500 Mhz) di Radio Bella e Monella s.r.l., poste in località Bianca/Ristoro sita nel Comune di Lusiana (Vi), di adottare immediatamente misure atte ad evitare l’esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alle emittenti di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. A ciascuna emittente, sopra indicata, il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte delle emittenti.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando i Comuni ove hanno sede legale le emittenti sopraindicate della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga acclarato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge nonché il mancato trasferimento delle emittenti presso altro sito, di avviare le procedure previste dall’art. 2 comma 2 della Legge 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

8. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica

Galan

Torna indietro