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Bur n. 6 del 16 gennaio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 298 del 28 dicembre 2006

Art. 7 comma 2 Lr 09.07.1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Emittenti impianti radiofonici Radio Sherwood (93.350 Mhz) di Tele Radio City – Società Cooperativa sociale Onlus, Radio Gamma 5 (94.000 Mhz) di Cooperativa Gamma 5 – Società cooperativa s.c.a.r.l. e Radio Capital (98.200 Mhz) di Elemedia Spa, posti in località Costalunga, Via Alberico da Romano 8, presso abitazione famiglia Iccolti, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi). – Adozione misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione ai campi elettromagnetici entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Presidente

Richiamata la relazione tecnica del Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza del 30/05/2001, trasmessa con nota prot. n. 008071/Staf, dalla quale risulta che i sopralluoghi effettuati in contraddittorio e con monitoraggio della potenza dei ripetitori in data 04/04/2001 hanno evidenziato il superamento dei valori di campo elettrico stabiliti dall’allora vigente Dm n. 381/98 da parte delle attuali emittenti radiofoniche Radio Sherwood (93.350 Mhz) di Tele Radio City – Società Cooperativa sociale Onlus, Radio Gamma 5 (94.000 Mhz) di Cooperativa Gamma 5 – Società cooperativa s.c.a.r.l. e Radio Capital (98.200 Mhz) di Elemedia Spa, posti in località Costalunga, Via Alberico da Romano 8, presso abitazione famiglia Iccolti, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi), con conseguente necessità di dar corso a riduzione a conformità.

Ricordato che con nota datata 12/06/2001, prot. n. 008810/50.03, la Regione Veneto assegnava alle emittenti coinvolte un termine pari a contottanta giorni per il perfezionamento delle attività volte alla riduzione a conformità, ai fini del rispetto dei limiti e dei valori di cautela vigenti.

Ricordate le note di Elemedia Spa- Radio Capital, datata 31 luglio 2001, relativa alla proposta di modifiche al proprio sistema radiante, ai fini del rientro nei parametri di legge dei campi elettromagnetici generati dalla propria stazione emittente, e di Tele Radio City - Radio Sherwood, datata 03 dicembre 2002, relativa alla necessità di una proroga dei tempi concessi ai fini dell’adozione delle modifiche dell’impianto necessarie per garantire il rientro nei parametri di legge dei campi elettromagnetici generati dalla propria stazione emittente.

Vista la nota della Regione Veneto indirizzata a Radio Sherwood, datata 17 gennaio 2003, prot. n. 2198/50.03.21, con la quale veniva evidenziato come nessun ulteriore termine di proroga poteva essere concesso alle emittenti coinvolte nella riduzione a conformità.

Ricordato quanto comunicato da Arpav. – Dap di Vicenza – con propria nota del 07 agosto 2003, prot. n. 013336/Staf in merito alle attività poste in essere dalle tre emittenti coinvolte nella procedura di riduzione, ossia che Radio Capital aveva provveduto a modificare il sistema radiante, che Radio Gamma 5 aveva proposto al Ministero delle Comunicazioni la modifica dell’azimut, autorizzata in via sperimentale dal Ministero medesimo, e che Radio Sherwood aveva presentato al Ministero delle Comunicazioni richiesta di modifica al proprio sistema radiante, provvedendo altresì ad apportare una modifica a quest’ultimo al fine di evitare interferenze con altri impianti.

Richiamata la nota Arpav. – Dap di Vicenza - del 17/09/2003, prot. n. 15273/Staf, con la quale veniva trasmesso il parere radioprotezionistico favorevole in merito alle richieste di modifiche al proprio impianto formulate da Elemedia Spa – Radio Capital, condizionato peraltro all’effettuazione di misure da effettuarsi sul campo, in sede di contraddittorio, quando anche tutti gli altri ripetitori soggetti alla riduzione a conformità avessero attuato in via definitiva le modifiche per il rientro nei parametri normativi.

Rilevato che, a seguito degli interventi tecnici proposti dalle emittenti e descritti nella sopracitata nota Arpav del 07 agosto 2003, prot. n. 013336/Staf, le emittenti medesime non comunicavano formalmente gli esiti degli interventi effettuati in merito agli aspetti radioprotezionistici, talchè Arpav provvedeva ad effettuare una nuova campagna di misurazioni durante l’anno 2004 e gli inizi del 2005 al fine di valutare l’effettivo permanere del rispetto dei parametri di emissioni elettromagnetiche previsti dal Dpcm 08/07/03, mediante l’utilizzo anche di centraline fisse di monitoraggio dell’intensità dei campi elettromagnetici generati dalle emittenti in questione.

Preso atto che, a seguito delle ulteriori misurazioni effettuate e soprarichiamate, Arpav, con propria nota del 19.09.2005, prot. n. 045730/D, confermava che nel sito in questione veniva riscontrato il permanere, a carico degli impianti presenti, del superamento dei limiti e valori di cautela di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 24.11.2005, prot. n. 799257/50.03.21, con la quale sono state formalmente diffidate le tre emittenti radiofoniche in oggetto a porre in essere, entro trenta giorni, le attività necessarie e sufficienti a garantire il rientro nei parametri di legge dei valori di emissione dei campi elettromagnetici.

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 22.02.2006, prot. n. 120691/50.03.21, a mezzo della quale è stato richiesto ad Arpav di accertare l’avvenuta riduzione a conformità del sito in questione a seguito di quanto contenuto nell’atto di diffida regionale.

Richiamata la nota Arpav del 28.02.2006, prot. n. 28256, con la quale veniva notiziato che le tre emittenti coinvolte nella procedura di riduzione a conformità non avevano comunicato di essere rientrate nei parametri di emissione di campo elettromagnetico prescritti dalla normativa vigente.

Ricordata la nota della Regione Veneto datata 28.03.06, prot. n. 202269/50.03.21, con la quale è stato richiesto ad Arpav di effettuare nuove ed ulteriori misurazioni strumentali nel sito in questione, al fine di appurare l’avvenuta o meno riduzione a conformità da parte delle tre emittenti coinvolte.

Ricordato che in data 18 maggio 2006 si è svolta una riunione di lavoro tra rappresentanti della Direzione Regionale Prevenzione, del Dipartimento Arpav di Vicenza e del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto – con il fine di definire, di comune accordo, le procedura da attivare in capo alle diverse Amministrazioni al fine di garantire il rientro dei valori di campo elettromagnetico nei parametri di legge da parte di ciascuna singola emittente.

Richiamata la nota della Regione Veneto dell’01 giugno 2006, prot. n. 336948/50.03.07.21, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza di comunicare, ai fini dell’adozione dell’ordinanza presidenziale di cui all’art. 7, comma secondo, della Lr n. 29/93, i dati societari esatti delle emittenti coinvolte nonché i singoli contributi di emissione di campo elettromagnetico dalle stesse prodotte in relazione al superamento dei vigenti parametri di legge.

Richiamata la nota del Dipartimento Provinciale Arpav. di Vicenza del 07.07.2006, prot. n. 88169/Staf, con la quale venivano comunicati i dati societari delle emittenti coinvolte nella procedura di riduzione a conformità, e veniva altresì comunicata la successiva trasmissione delle relazioni tecniche con i risultati degli ultimi e definitivi monitoraggi.

Richiamata altresì la nota della Regione Veneto datata 25/07/2006, prot. n. 446401/50.03.21, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza di confermare, ai fini dell’adozione presidenziale di cui all’art. 7, comma secondo, della Lr n. 29/93, per ciascuna singola emittente presente nel sito in parola, il singolo contributo allo sforamento dei parametri di legge, a seguito di verifica strumentale in banda stretta.

Vista la nota Arpav del 02.08.06, prot. n. 100104, con la quale veniva comunicato che erano in corso ulteriori sopralluoghi e misurazioni in banda stretta nel sito in parola, al fine di misurare i contributi delle singole emittenti al campo elettrico totale nei punti di superamento.

Richiamate le note della Regione Veneto datate 06.10.2006, prot. n. 575363/50.03.07.21, e 06.11.2006, prot. n. 635670/50.03.07.21, con le quali è stata richiesta ad Arpav la trasmissione dei verbali di sopralluogo in merito agli accertamenti definitivi relativi ai campi elettromagnetici generati dalle singole emittenti presenti nel sito in questione.

Vista la nota Arpav – Dap Vicenza – del 28.11.2006, prot. n. 153400, unitamente alla quale è stata trasmessa la relazione tecnica inerente le ultime misurazioni selettive effettuate nel sito in questione che dimostrano il permanere degli sforamenti dei parametri di legge a carico delle emittenti delineate in oggetto.

Richiamata la legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si stabilisce che “il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti ammissibili di esposizione della popolazione, segnalato dal Dipartimento Arpav territorialmente competente, impone, sentito il Sindaco del Comune ove sono installati gli impianti radiofonici, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento l’adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e, all’occorrenza, vieta l’utilizzo degli impianti per il tempo necessario per le azioni di risanamento”.

Richiamato quanto disposto dalla Dgrv n. 5268 del 29.12.1998 in merito al procedimento diretto alla riduzione a conformità dei valori di campo elettromagnetico che prevede, nei casi di inottemperanza alle disposizioni concernenti le azioni di risanamento, l’adozione di un provvedimento che imponga agli esercenti immediate misure atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa, nonché il divieto di utilizzo degli impianti medesimi per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Viste le note della Direzione Regionale Prevenzione, prot. n. 709678/50.03.07.21 dell’11.12.2006, e prot. n. 728008/50.03.07.21 del 19.12.2006, di richiesta al Sindaco del Comune di Romano d’Ezzelino del parere ai fini di cui all’art. 7, 2° comma, della Legge Regionale n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, nonché di richiesta al Sindaco del Comune medesimo, in quanto autorità sanitaria locale ed Ente preposto agli aspetti urbanistici ed edilizi, di individuare un sito alternativo ai fini della delocalizzazione delle emittenti non rispettose dei parametri di legge, così come disposto dalla Legge n. 66 del 20/03/2001, art. 2, comma 1,1-bis.

Vista la nota a firma del Commissario Prefettizio del Comune di Romano d’Ezzelino (Vi) datata 19.12.2006, prot. n. 16413, con la quale si comunica che l’Amministrazione Comunale si sta adoperando al fine di individuare uno o più siti alternativi di proprietà comunale, idonei all’installazione degli impianti, previa disponibilità delle emittenti al trasferimento.

Vista la nota a firma del Commissario Prefettizio del Comune di Romano d’Ezzelino (Vi) datata 21.12.2006, prot. n. 12471, con la quale viene espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma secondo, della Legge Regionale n. 29/93, all’adozione del presente provvedimento.

Precisato altresì che qualora entro i termini stabiliti nel dispositivo, le emittenti interessate abbiano ottemperato alle prescrizioni circa il rispetto dei limiti massimi di esposizione o nel frattempo si siano trasferite presso altro sito, non si darà seguito all’esecuzione del presente provvedimento, fermo restando l’addebito, alle emittenti, degli oneri eventualmente sostenuti dal personale dell’Arpav e dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, conseguenti alla verifica di cui si tratta.

Ricordato che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, per i successivi provvedimenti di competenza, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle comunicazioni,per quanto attiene alle disposizioni contenute nella Legge 06.08.1990, n. 223 e s.m.i., circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

Vista la Lr 09.07.1993, n. 29, avente per oggetto la tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Viste le successive modificazioni ed integrazioni alla Lr 29/93: art. 7 Lr 26.01.1994, n. 11; art. 32 Lr 01.02.1995, n. 6; art. 31 Lr 05.02.1996, n. 6; art. 70 Lr 30.01.1997, n. 6; art. 33 Lr 12.09.1997, n. 37; art. 44 Lr 03.02.1998, n. 3.

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3161 del 02.06.1995, n. 1182 del 26.03.1996 e n. 5268 del 29.12.1998, per quanto attiene alle modalità di applicazione della Lr n. 29/93.

Vista la Legge 22.02.2001 n. 36, avente ad oggetto le disposizioni quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Vista la Legge 20.03.2001 n. 66 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del Dl 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

Visto il Dpcm 08.07.2003 avente ad oggetto la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz.

Ordina

1. A ciascuna emittente di seguito individuata: Radio Sherwood (93.350 Mhz) di Tele Radio City – Società Cooperativa sociale Onlus, Radio Gamma 5 (94.000 Mhz) di Cooperativa Gamma 5 – Società cooperativa s.c.a.r.l. e Radio Capital (98.200 Mhz) di Elemedia S.p.A., poste in località Costalunga, Via Alberico da Romano 8, presso abitazione famiglia Iccolti, Comune di Romano d’Ezzelino (Vi), di adottare immediatamente misure atte ad evitare l’esposizione di persone ai campi elettromagnetici oltre i limiti e i valori di attenzione fissati dalla normativa di legge vigente.

2. Alle emittenti di installare, a cura e spese proprie, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un sistema automatico di misurazione e registrazione, individuato in accordo con Arpav e posto sotto controllo della stessa, a garanzia del perdurare del rientro delle emissioni di campo elettromagnetico nei parametri previsti del vigente Dpcm 08/07/2003.

3. A ciascuna emittente, sopra indicata, il divieto di utilizzo degli impianti in caso di inottemperanza a quanto stabilito ai punti precedenti con conseguente segnalazione, da parte di Arpav, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale, e al Ministero delle Comunicazioni per quanto attiene alle disposizioni contenute nel titolo concessorio circa il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

4. Ad Arpav di monitorare l’effettivo e costante rientro nei limiti di legge delle emissioni di campo elettromagnetico generate da parte delle emittenti.

5. Alla Direzione Regionale Prevenzione di procedere alla comunicazione del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate, incaricando i Comuni ove hanno sede legale le emittenti sopraindicate della notifica del presente provvedimento.

6. Alla Direzione Regionale Prevenzione, nel caso in cui venga acclarato da parte di Arpav il perdurare del mancato rispetto dei parametri di legge nonché il mancato trasferimento delle emittenti presso altro sito, di avviare le procedure previste dall’art. 2 comma 2 della Legge 66/2001.

7. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Galan

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