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Bur n. 35 del 11 aprile 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 56 del 21 marzo 2006

Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso il vivaio a mare della Ditta Cooperativa Pescatori Po di Porto Tolle (Ro).

Il Presidente

Visti gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della Legge 283/62;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 e i Regolamenti (CE) 852/853/854/882-2004 e successivi aggiornamenti;
Visto l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995;
Vista la Dgr n. 3366 del 29 ottobre 2004 "I^ riclassificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art.4, comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.530" e successive modifiche e integrazioni;
Atteso che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Laboratorio di Adria-Rovigo N.Registro 06AT3-U/97, ha comunicato l'esito positivo alla ricerca di biotossina algale liposolubile D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) in campioni di molluschi bivalvi vivi (Mytilus galloprovincialis) prelevati dal Servizio Veterinario dell'Aulss n. 19 di Adria il giorno 27/02/2006, presso la Ditta Cooperativa Pescatori Po di Porto Tolle (Ro) e individuate dalle seguenti coordinate geografiche:
Latitudine Longitudine
44° 48' 45'' 12° 29' 00''
44° 48' 40'' 12° 29' 09''
44° 48' 33'' 12° 29' 00''
44° 48' 40'' 12° 28' 54''
Vista la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Aulss n. 19 di Adria, prot. n. 9950 del 15/03/2006 di proposta di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso la Ditta Cooperativa Pescatori Po di Porto Tolle (Ro);
Considerato che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;
Su conforme proposta dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare

ordina

1. la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso la Ditta Cooperativa Pescatori Po di Porto Tolle (Ro);
2. le disposizioni sanitarie di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili contenute nella presente ordinanza, verranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili, e non prima di quindici giorni dall'ultimo rilevamento sfavorevole;
3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss territorialmente competenti, di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continueranno il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l'esito delle indagini all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

Galan

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