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Bur n. 8 del 24 gennaio 2006


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 5 del 09 gennaio 2006

Molluschicoltura: Allevamento a mare di miticoltura della Ditta Cooperativa Villaggio Pescatori Pila-Porto Tolle (Ro). Obbligo di immissione al consumo umano diretto dei mitili, previa depurazione in un impianto riconosciuto CE, per superamento dei parametri microbiologici, stabiliti per una zona classificata di tipo "A", dal D. Lgs 530/92 (Escherichia coli 2600 MPN/100g)

Il Presidente

Visti gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della Legge 283/62;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
Visto l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995;
Vista la D.G.R. n. 3366 del 29 ottobre 2004 "1^ Riclassificazione regionale delle zone di produzione e di stabulazione molluschi bivalvi vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto" e suoi aggiornamenti;
Atteso che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Laboratorio di Adria (RO), con il Rapporto di Prova n. 05AT3-U/1204, ha comunicato la non conformità igienico sanitaria riscontata in campioni ufficiali di molluschi bivalvi vivi del genere Mytilus galloprovincialis prelevati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 19 di Adria presso il vivaio a mare della Cooperativa Villaggio Pescatori, per la zona classificata di tipo A (presenza di Escherichia coli 2.600 MPN/100gr.);
Vista la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 19 di Adria (RO), prot. n. 42890 del 22/12/2005 di proposta di emissione di ordinanza cautelativa ed urgente di sospensione temporanea della raccolta di molluschi bivalvi vivi del genere Mytilus galloprovincialis presso il vivaio a mare della Cooperativa Villaggio Pescatori _ Pila di Porto Tolle;
Considerato che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;
Su conforme proposta del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare

ordina

1. la sospensione temporanea della raccolta di molluschi bivalvi vivi del genere Mytilus galloproncialis presso il vivaio a mare della Cooperativa Villaggio Pescatori _ Pila di Porto Tolle, fino al raggiungimento dei requisiti di idoneità igienico sanitari stabiliti dal Decreto Legislativo 530/92, per la zona classificata di "Tipo A";
2. di mantenere le disposizioni sanitarie di cui al punto 1. fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria e previa proposta di revoca da parte del Responsabile del Servizio Veterinario territorialmente competente;
3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az. Ulss marine, di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, sono tenuti al costante monitoraggio delle acque e del biota, inviando tempestivamente l'esito delle indagini all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare.

Galan

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