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Bur n. 112 del 29 novembre 2005


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 438 del 09 novembre 2005

Molluschicoltura: Allevamento a mare di miticoltura della Ditta Cooperativa Pescatori Sile a.r.l. Litorale di Cavallino (VE).Superamento dei parametri microbiologici, stabiliti per una zona classificata di tipo "A" dal Decreto Legislativo 530/92. (Escherichia coli: 3.300 MPN/100gr.).

Il Presidente

Visti gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della Legge 283/62;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
Visto l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490 ;
Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995;
Vista la D.G.R. n. 3366 del 29 ottobre 2004 "1^ Riclassificazione regionale delle zone di produzione e di stabulazione molluschi bivalvi vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto" e sue integrazioni;
Atteso che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Legnaro (PD), con Rapporto di Prova n. 05BAT-U/3842, ha comunicato il superamento dei parametri microbiologici per la zona classificata di tipo A (Escherichia coli: 3.300 MPN/100gr.) in campioni di molluschi bivalvi vivi (Mytilus galloprovincialis) prelevati dal Servizio Veterinario dell'AULSS n. 12 Veneziana il giorno 10/10/2005, presso l'allevamento a mare della Ditta citata in oggetto, individuato dalle seguenti coordinate geografiche:
LATITUDINE NORD LONGITUDINE EST
45° 27' 10'' 12° 34' 20''
45° 27' 50'' 12° 35' 50''
45° 27' 00'' 12° 35' 90''
45° 26' 50'' 12° 34' 40''
Vista la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 12 Veneziana, prot. n.4685/2005/VT del 24/10/2005, di proposta di emissione di ordinanza cautelativa ed urgente di sospensione temporanea della raccolta o, in alternativa, obbligo di conferire i m.b.v., fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità, ad un impianto di depurazione riconosciuto CE per la successiva depurazione;
Considerato che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;
Su conforme proposta dell' Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare

ordina

1. Obbligo di immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (mitili) prelevati dall'allevamento a mare della Ditta Cooperativa Pescatori Sile a.r.l. Litorale di Cavallino (VE), previa depurazione in un Centro Depurazione riconosciuto CE, fino al raggiungimento dei requisiti di idoneità igienico sanitari stabiliti dal Decreto Legislativo 530/92;
2. di mantenere le disposizioni sanitarie di cui al punto 1. fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili, e previa proposta di revoca da parte del Responsabile del Servizio Veterinario territorialmente competente;
3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS territorialmente competenti di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continueranno il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l'esito delle indagini all' U.p. Sanità Animale e Igiene Alimentare.

Galan

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