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Bur n. 103 del 01 novembre 2005


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 419 del 18 ottobre 2005

Molluschicoltura: Allevamento a mare di miticoltura della Ditta Adriamar S.a.s. _Litorale di Cavallino (VE).Obbligo di immisssione al consumo umano diretto dei mitili, previa depurazione in un impianto riconosciuto CE, per superamento dei parametri microbiologici stabiliti per una zona classificata di tipo "A" dal Decreto Legislativo 530/92. (Escherichia coli: 900 MPN/100gr.).

Il Presidente

Visti gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della Legge 283/62;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
Visto l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490 ;
Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995;
Vista la D.G.R. 29 ottobre 2004 n. 3366 del "1^ Riclassificazione regionale delle zone di produzione e di stabulazione molluschi bivalvi vivi ricadenti in ambiti lagunari e marino costieri del Veneto" e la successiva D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 350;
Atteso che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Laboratorio di Legnaro (PD), ha comunicato N. Registro 05BAT-U/3394 il superamento dei parametri microbiologici per la zona classificata di tipo "A" (Escherichia Coli: 900 MPN/100gr.) in campioni di molluschi bivalvi vivi (Mytilus Galloprovincialis) prelevati dal Servizio Veterinario dell'AULSS n. 12 Veneziana il giorno 21/09/2005, presso la Ditta ADRIAMAR S.A.S. e individuata dalle seguenti coordinate geografiche:
LATITUDINE NORD LONGITUDINE EST
45° 26' 40'' 12° 34' 50''
45° 26' 65' 12° 35' 20''
45° 26' 40'' 12° 35' 35''
45° 26' 15'' 12° 34' 65''
Vista la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'AULSS n. 12 Veneziana prot. n. 44451/2005/VT del 07/10/2005 di proposta di emissione di ordinanza di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione o, in alternativa, obbligo di conferire i molluschi bivalvi vivi, fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità, ad un impianto di depurazione riconosciuto CE;
Considerato che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;
Su conforme proposta della Direzione Regionale per la Prevenzione

ordina

1. che l'immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus Galloprovincialis) prelevati presso il vivaio a mare della Ditta Adriamar S.a.s. avvenga previa depurazione in un Centro Depurazione riconosciuto CE, fino al raggiungimento dei requisiti di idoneità igienico-sanitari stabiliti dal Decreto Legislativo 530/92;
2. di mantenere le disposizioni sanitarie di cui al punto 1. fino a quando non riusulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili, e previa proposta di revoca da parte del Responsabile del Servizio Veterinario territorialmente competente;
3. che i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aulss territorialmente competenti, di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continuino il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l'esito delle indagini alla Direzione regionale per la Prevenzione.

Galan

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