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Scarica versione stampabile Ordinanza

Bur n. 94 del 04 ottobre 2005


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 386 del 16 settembre 2005

Revoca dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 5 agosto 2005, n. 369 Sequestro cautelativo sull'intero territorio regionale dell'alimento:Sedani all'uovo Sedani all'uovo _ Pasta senza glutine Free Aglut" (Lotto 5054 - T.M.C. 31.08.06) in confezione da 500 gr. - Prodotto dalla ditta Free Aglut - Via Migliara, 45 - Stabilimento di Ozzano Taro (PR)."

Il Presidente

visti gli artt. 7 e 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione delle legge n. 283/62;
visto il D.L.gs. 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
visto il D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del D.L.gs 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
visto il D.M. 23 aprile 2001;
vista la propria precedente Ordinanza 5 agosto 2005. n. 369;
preso atto che, con nota prot. n. 039940 del 2 settembre 2005 il Servizio Laboratori del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A. del Veneto, ha comunicato il rapporto di prova chimico n. 5938/C-1 datato 2 settembre 2005 che sostituisce ed annulla il precedente datato 13 luglio 2005 che aveva determinato l'emanazione della propria precedente ordinanza 5 agosto 2005, n. 369;
preso atto inoltre che, nel rapporto di prova n. 5938/C del 2 settembre 2005, relativamente agli esiti analitici effettuati su un campione dell'alimento "Sedani all'uovo _ Pasta senza glutine Free Aglut" (Lotto 5054 _ T.M.C. 31.08.06), prodotto dalla ditta Free Aglut _ Via Migliora 45 (LT) _ Stabilimento di Ozzano Taro (PR), che recita ""il contenuto in glutine risulta inferiore al "valore massimo di tolleranza in fase di controllo analitico" (20 mg/kg) indicato nella nota prot. 600.12/AG32/2861 del 2 ottobre 2005, a firma del Direttore Generale del Ministero della Salute. Il campione quindi è da considerarsi regolamentare";
ritenuto quindi che siano venute a mancare le necessità di tutela della Salute Pubblica che avevano imposto l'emanazione della propria precedente ordinanza 5 agost0 2005, n. 369;
visto l'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78;
SU conforme proposta della Dirigente Regionale Responsabile della Direzione Regionale per la Prevenzione:

ordina

1. la Revoca sull'intero territorio regionale della propria precedente ordinanza 5 agosto 2005, n. 369;
2. l'esecuzione del presente provvedimento, per mezzo dei Responsabili dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Ulss del Veneto.

Galan

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