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Bur n. 83 del 02 settembre 2005


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 380 del 22 agosto 2005

Sequestro cautelativo sull'intero territorio regionale dell'alimento: SAVOIARDI - La Pasticceria di nonna Ada - Prodotto dietetico senza glutine, senza latte e derivati (Lotto SV220 PEC 11 - T.M.C. 31.03.06) in confezione da 220 gr. - Prodotto dalla ditta GUSTOLIBERO SAS - Strada Antica per Biella, 19 - Ponderano (BI).

Il Presidente

VISTI gli artt. 7 e 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
VISTA la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
VISTO il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione delle legge n. 283/62;
VISTO il D.L.gs. 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
VISTO il D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del D.L.gs 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
VISTO il D.M. 23 aprile 2001;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 20343 del 08 Agosto 2005 il S.I.A.N. dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 di Feltre (BL), ha comunicato il referto delle analisi, condotte dal Dipartimento Provinciale di Belluno dell'A.R.P.A. del Veneto, relativo ad un prelievo dell'alimento "SAVOIARDI - La Pasticceria di nonna Ada - Prodotto dietetico senza glutine, senza latte e derivati (Lotto SV220 PEC 11 - T.M.C. 31.03.06) in confezione da 220 gr. - Prodotto dalla ditta GUSTOLIBERO SAS - Strada Antica per Biella, 19 - Ponderano (BI)", che recita: ""Il contenuto in Glutine (33 mg/kg) risulta SUPERIORE al "valore massimo di tolleranza in fase di controllo analitico" (20 mg/kg) indicato nella nota prot. n. 600.12/AG32/2861, del 2 ottobre 2003, a firma del Direttore Generale del Ministero della Salute. Il campione è quindi da considerarsi NON REGOLAMENTARE. In assenza di normativa di riferimento, trattandosi di alimento per dieta particolare (per consumatori affetti da "malattia celiaca"), si ravvisa il reato di cui all'Art. 515 C.P."";
RITENUTO che, a tutela della salute pubblica, è opportuno disporre sull'intero territorio regionale, il sequestro cautelativo del prodotto dichiarato non regolamentare;
VISTO l'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78;
SU conforme proposta della Dirigente Regionale Responsabile della Direzione Regionale per la Prevenzione:

ordina

1. il sequestro cautelativo sull'intero territorio regionale dell'alimento "SAVOIARDI - La Pasticceria di nonna Ada - Prodotto dietetico senza glutine, senza latte e derivati (Lotto SV220 PEC 11 - T.M.C. 31.03.06) in confezione da 220 gr. - Prodotto dalla ditta GUSTOLIBERO SAS - Strada Antica per Biella, 19 - Ponderano (BI)",
2. l'esecuzione del presente provvedimento, per mezzo dei Responsabili dei Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto;

Il Vice Presidente
Zaia

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