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Bur n. 71 del 26 luglio 2005


Materia: Ambiente e beni ambientali

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 343 del 12 luglio 2005

Sospensione sanzionatoria dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili di smaltimento e recupero rilasciata con D.G.R.V. 23.07.2004, n. 2227, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97 _ IMPRESA BALDAN di Baldan Paolo, Via Stradona, 8 - Sambruson di Dolo (VE).

Il Presidente

RILEVATO che L'Impresa Baldan di Baldan Paolo, corrente in Via Stradona, 8, Sambruson di Dolo (VE), è titolare di un'autorizzazione all'esercizio di due impianti mobili, rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97, con D.G.R.V. n. 2227 del 23.07.2004, la cui validità è fissata in anni cinque a decorrere dalla data di adozione del provvedimento succitato;
PRESO ATTO che con nota della Provincia di Venezia in data 23.12.2004, acquisita in atti della scrivente Direzione in data 17.01.2005, prot. n. 23489/46.01 è stato accertato che la Ditta Baldan Recuperi, con sede in via Carezzioi, Dolo, ha esercitato attività di recupero di rifiuti in località Mira - Buse, in data 21.10.2004, senza dimostrazione della titolarità di alcun provvedimento autorizzativo ex art. 28, comma 7 del D. Lgs. n. 22/1997 e, in ogni caso, senza aver prodotto alcuna preventiva comunicazione di avvio dell'attività;
VISTA la nota in data 13.12.2004 indirizzata agli Uffici della scrivente Direzione e acquisita con prot. n. 842549/46.01 in data 27.12.2004, fatta pervenire dalla Ditta Baldan Recuperi e Trattamenti s.r.l., con sede in Via Marzabotto 28, Lugo di Campagnalupia, azienda non conosciuta dalla scrivente, la quale si dice titolare del provvedimento autorizzativo n. 2227/2004 sopra richiamato, e la summenzionata nota in data 19.01.2005 con la quale viene rettificata la precedente succitata precisando che " ...gli impianti di frantumazione e vagliatura in argomento sono di proprietà della ditta Baldan Paolo, titolare dell'autorizzazione all'esercizio e lavoreranno per conto della società Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l.".
RILEVATO che non risulta in alcun modo dimostrata, né tanto meno documentata, la legittimazione all'utilizzo dell'impianto mobile in parola da parte della Società Baldan Recuperi e Trattamenti s.r.l..
VISTO che con nota della Direzione regionale tutela dell'ambiente in data 7 marzo 2005, prot. n. 163485/46.01, veniva comunicato all'Impresa Baldan di Baldan Paolo, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, e successive modifiche, avvertendo che in mancanza di osservazioni in ordine a quanto evidenziato, si sarebbe dato dar corso alla sospensione sanzionatoria del provvedimento autorizzativo in questione.
PRESO ATTO della decorrenza dei termini fissati nella nota di comunicazione di avvio del procedimento, per la presentazione, da parte dell'Impresa, delle eventuali controdeduzioni e chiarimenti in ordine alle circostanze che hanno determinato l'avvio dello stesso,
VALUTATI i contenuti dell'accertamento effettuato dalla Provincia di Venezia, ed attesa l'irregolarità delle procedure seguite dall'Impresa Baldan di Baldan Paolo, con sede legale in via Stradona n. 83, Sambruson di Dolo, titolare dell'autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97,
RITENUTO pertanto di dar corso all'applicazione della sospensione sanzionatoria dell'autorizzazione per un periodo di giorni 60;
VISTA la D.G.R.V. n. 2227 del 23.07.2004;
RICHIAMATA la nota della Provincia di Venezia in data 23.12.2004;
RICHIAMATA la nota in data 7 marzo 2005, prot. n. 163485/46.01 di avvio del procedimento della Direzione regionale tutela dell'ambiente;
VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e succ. modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 241/1990, ed in particolare l'art. 21 quater, punto 2 della medesima, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ordina

1. La sospensione sanzionatoria, per un periodo continuativo di giorni 60 dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dell'autorizzazione definitiva all'esercizio degli impianti mobili di recupero di rifiuti (costituiti dall'impianto di frantumazione Modello GCS 100/V _ Matricola 10242 e dall'Impianto di vagliatura Modello, GCS 30S _ Matricola 10555), rilasciata con D.G.R.V. 23 luglio 2004, n. 2227, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97, all'Impresa Baldan di Baldan Paolo, con sede legale in via Stradona, 8, Sambruson di Dolo (VE).
2. Si dà avviso che la mancata puntuale osservanza del presente provvedimento costituisce attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ed espone l'Impresa Baldan di Baldan Paolo, con sede legale in via Stradona, 8, Sambruson di Dolo (VE), e chiunque si avvalga illegittimamente del provvedimento autorizzativo alle conseguenti azioni penali e amministrative previste dalle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. Il presente provvedimento viene notificato all'Impresa Baldan di Baldan Paolo, alle Province del Veneto, all'ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti a alla Regioni Italiane.

Galan

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