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Bur n. 123 del 03 dicembre 2004


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 496 del 18 novembre 2004

Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso il vivaio a mare della Ditta Cooperativa Miticoltori Sacca di Scardovari - Porto Tolle (RO) per presenza di biotossina algale DSP.

Il Presidente

VISTI gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTA la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della Legge 283/62; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530; VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490 ; VISTO il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995; VISTA la D.G.R. n. 2728 del 21 luglio 1998 "Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.530" e successive modifiche e integrazioni; ATTESO che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Laboratorio di Adria-Rovigo, ha comunicato l'esito positivo (N. Registro 1876/F04 - 8/11/2004, alla ricerca di biotossina algale liposolubile D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) in campioni di molluschi bivalvi vivi (Mytilus galloprovincialis) prelevati dal Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria il giorno 28/10/2004, presso la DITTA COOPERATIVA MITICOLTORI Sacca di Scardovari - PORTO TOLLE (RO) e individuate dalle seguenti coordinate geografiche: LATITUDINE LONGITUDINE 44° 51' 03'' 12° 29' 55'' 44° 50' 30'' 12° 29' 35'' 44° 50' 15'' 12° 30' 05'' 44° 50' 45'' 12° 30' 35'' VISTA la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria, prot. n. 34380 del 08/11/2004 di proposta di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (mitili) prelevati presso la DITTA COOPERATIVA MITICOLTORI Sacca di Scardovari - PORTO TOLLE (RO); CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica; Su conforme proposta della Direzione Regionale per la Prevenzione

ordina

1. la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso la DITTA COOPERATIVA MITICOLTORI Sacca di Scardovari - PORTO TOLLE (RO); 2. le disposizioni sanitarie di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili contenute nella presente ordinanza, verranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili, e non prima di quindici giorni dall'ultimo rilevamento sfavorevole. 3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aulss territorialmente competenti di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continueranno il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l'esito delle indagini alla Direzione regionale per la Prevenzione. Venezia, 18 novembre 2004

Il Vice Presidente Gava

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