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Bur n. 102 del 15 ottobre 2004


Materia: Sanità e igiene pubblica

Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 393 del 29 settembre 2004

Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso il vivaio a mare della DITTA VI.S.MA. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia _ posto a 5 miglia ad Est di Porto Levante.

Il Presidente

VISTI gli articoli 7 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la Legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327, con il quale viene approvato il regolamento di esecuzione della legge 283/62;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella Legge 20 novembre 1995, n. 490;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 luglio 1995;
VISTA la D.G.R. n. 2728 del 21 luglio 1998 "Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.530" e successive integrazioni;
ATTESO che l'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato N. Registro 4128/F04 l'esito positivo alla ricerca di biotossina algale liposolubile D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning), in campioni di molluschi bivalvi vivi (Mytilus galloprovincialis) prelevati dal Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria, il giorno 22/09/04 presso la DITTA VI.S.MA. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia posta 5 miglia ad Est di Porto Levante e individuata dalle seguenti coordinate geografiche:

LATITUDINE NORD LATITUDINE EST
45° 07' 80'' 12° 26' 80''
45° 07' 70'' 12° 26' 40''
45° 06' 65'' 12° 28' 20''
45° 06' 75'' 12° 26' 70''

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Veterinario dell'AULSS n. 19 di Adria, prot. 29027 del 27/09/2004 di proposta di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (mitili) prelevati presso la DITTA VI.S.MA. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia - a 5 miglia ad Est di Porto Levante;
CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;
Su conforme proposta della Direzione Regionale per la Prevenzione

ordina

1. la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili (Mytilus galloprovincialis) prelevati presso la DITTA VI.S.M.A. P.S.C.A.R.L. _ Chioggia (VE);
2. le disposizioni sanitarie di sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei mitili contenute nella presente ordinanza, verranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei mitili, e non prima di quindici giorni dall'ultimo rilevamento sfavorevole;
3. i Responsabili dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aulss territorialmente competenti di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, continueranno il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi bivalvi, inviando tempestivamente l'esito delle indagini alla Direzione regionale per la Prevenzione.

Venezia, 29 settembre 2004
Galan

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