Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle iniziative e nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, interviene per promuovere la conservazione e la valorizzazione di strutture ubicate sul territorio regionale ove hanno abitato ed operato, svolgendo la propria attività intellettuale, artistica e sociale, persone che hanno rappresentato il Veneto in Italia, in Europa e nel mondo per particolari meriti in ambito culturale, scientifico o sociale, anche al fine di promuovere la conservazione della memoria della loro figura ed opera.
Art. 2
Riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”.
1. Sono definite con il titolo “Case e studi degli illustri del Veneto” le abitazioni e gli studi in cui hanno vissuto e svolto la propria attività, gli esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità di cui all’articolo 1, che sono nati o hanno vissuto ed operato in Veneto.
2. Possono essere ammesse al riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi;
a) capacità di rappresentare, per le proprie caratteristiche e per il patrimonio di beni e l’apparato documentale ivi contenuto, la vita e i valori di chi vi ha abitato e svolto la propria attività, costituendo espressione del loro pensiero e della loro opera;
b) costituiscono luoghi destinati o destinabili allo svolgimento di iniziative volte alla conoscenza dell’opera e della persona a cui la struttura è intitolata;
c) apertura al pubblico per almeno sessanta giorni all’anno, anche non continuativi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri per l’individuazione delle personalità illustri, assicurando un’adeguata valorizzazione delle figure femminili per concorrere ad un riequilibrio di genere nella memoria culturale, e i criteri di valutazione per ottenere e conservare il riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”. I criteri assicurano l’oggettività, la trasparenza e il pluralismo della selezione ed escludono il riconoscimento delle strutture riferite a persone che, alla data della domanda, ricoprono cariche elettive o di governo regionali, nazionali, europee o degli enti locali, ovvero le hanno ricoperte nei cinque anni precedenti.
Art. 3
Interventi ammessi a finanziamento.
1. La Giunta regionale sostiene interventi di conservazione e valorizzazione delle strutture riconosciute ai sensi della presente legge, al fine di concorrere a determinare condizioni di pubblica fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, costituito dalle “Case e studi degli illustri del Veneto”. Tra gli interventi ammessi rientrano in via prioritaria quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e percettive e a garantire l’accessibilità e la piena fruibilità delle strutture alle persone con disabilità.
2. Sono altresì ammissibili a contributo iniziative di studio della figura e dell’opera, di divulgazione mediante mostre e programmi culturali, anche digitali e multimediali e sul loro lascito alla comunità regionale, progetti narrativi sul patrimonio culturale rappresentato dalla struttura in cui hanno vissuto ed operato, nonché la promozione di itinerari e percorsi, anche tematici, che interessano le diverse “Case e studi degli illustri del Veneto” riconosciute ai sensi della presente legge.
Art. 4
Vincolo di fruizione pubblica.
1. Le strutture per le quali è concesso il contributo per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 sono vincolate, per un periodo di dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento di concessione del contributo medesimo, al mantenimento di un regime di fruizione pubblica, nei termini di cui all’atto unilaterale d’obbligo prodotto dal proprietario o gestore della stessa, beneficiario del contributo.
2. In caso di violazione del vincolo di fruizione pubblica di cui al comma 1 prima della scadenza del periodo decennale, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo concesso e ne ordina il recupero in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo, maggiorato degli interessi legali, secondo le modalità stabilite nell’atto unilaterale d’obbligo di cui al medesimo comma 1.
Art. 5
Iniziative di promozione e di informazione.
1. Per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale cura la realizzazione di una “Guida alle Case e studi degli illustri del Veneto” ed assicura la tenuta di una sezione dedicata sul proprio sito web.
2. Nella sezione dedicata di cui al comma 1, la Giunta regionale pubblica e tiene aggiornati i criteri di riconoscimento di cui all’articolo 2, comma 3, l’elenco delle strutture riconosciute con l’indicazione della relativa motivazione, nonché i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all’articolo 3, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali.
Art. 6
Clausola valutativa.
1. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione dà conto, in particolare:
a) del numero delle strutture riconosciute e della loro distribuzione tra le province del Veneto;
b) delle risorse stanziate ed erogate e delle tipologie di intervento finanziate;
c) del numero dei visitatori e delle ricadute sul turismo e sull’economia dei territori interessati;
d) dello stato di accessibilità delle strutture alle persone con disabilità;
e) della distribuzione per genere delle figure cui le strutture sono dedicate.
Art. 7
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, quantificati in euro 70.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 1 luglio 2026
Alberto Stefani
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INDICE
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”.
Art. 3 - Interventi ammessi a finanziamento.
Art. 4 - Vincolo di fruizione pubblica.
Art. 5 - Iniziative di promozione e di informazione.
Art. 6 - Clausola valutativa.
Art. 7 - Norma finanziaria.
Dati informativi concernenti la legge regionale 1 luglio 2026, n. 11
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 21 gennaio 2026, dove ha acquisito il n. 24 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Borgia, Baldan Matteo, Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso e Rucco;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 giugno 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Enoch Soranzo, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Del Bianco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 giugno 2026, n. 11.
2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, Consigliere Enoch Soranzo, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con il presente Progetto di legge (Pdl) la Regione del Veneto intende garantire la conservazione, la promozione e la fruizione di luoghi ritenuti di rilevante interesse culturale, che siano aperti o apribili al pubblico o comunque dal pubblico in qualche forma fruibili e allo stesso tempo promuovendo la conservazione della memoria della figura e dell’opera di persone che hanno segnato la vita della comunità regionale.
Ferma restando la disciplina degli studi d’artista come delineata dell’articolo 51 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le abitazioni e gli studi possono essere resi accessibili, conservati, valorizzati, promossi e fruiti in varie forme (manifestazioni culturali, visite guidate a percorsi tematici) generando ricadute positive nel turismo e nell’economia, cosicché il patrimonio culturale e valoriale non si disperda ma sia gestito e valorizzato. In questa fase di crisi economica post pandemia è fondamentale individuare nuove leve di sviluppo economico anche nel settore turistico/recettivo, che pur essendo la prima “industria” del Veneto, ora segna il passo per le chiusure forzate e le limitazioni imposte dai vari lockdown.
In questo senso il Pdl in esame è un incentivo allo smart tourism, al bike- tourism, e al turismo esperienziale, tre dimensioni innovative del flusso turistico dal potenziale ancora parzialmente inesplorato qui in Veneto, ma che possono regalare grandi soddisfazioni sia agli operatori turistici che alla filiera ad essi collegata. la visita ad una casa o studio degli illustri del Veneto, infatti, si presenta come una esperienza quasi individuale o a piccoli gruppi.
Le dimore o studi degli illustri del Veneto potranno essere poi una tappa all’interno dei circuiti bike e accessibili a costi contenuti come ticket di ingresso di visita, potranno configurarsi come una opzione di scelta per chi ha a disposizione solo uno o due pernottamenti ed essere fruite attraverso le nuove tecnologie. Potranno inoltre configurarsi come una esperienza emozionale nella quale il visitatore si troverà immerso attraverso la ricostruzione dell’atmosfera dell’epoca e della vita che si svolgeva proprio nella casa o nello studio con tutto quello in essi contenuto.
Un panel, dunque, di opportunità che queste location possono offrire al turista, con ricadute positive per tutta la filiera degli operatori turistici dei Comuni ove esse insistono.
La Regione con questo Pdl andrebbe ad assumere il ruolo di cabina di regia per una messa a sistema delle case e studi già esistenti, unitamente ad una valorizzazione di case e studi ancora non censiti ma da includere nel novero. Cabina di regia quanto mai opportuna per potenziare ulteriormente con questo Pdl, i siti ai quali è stato conferito il sigillo UNESCO: le Colline del Prosecco e l’Urbs Picta con il ciclo pittorico degli affreschi del ‘300, offrendo ai visitatori una possibilità ulteriore di immergersi nella storia, nella cultura e nella spiritualità del nostro Veneto, riscoprendo le vite degli illustri e la loro dimensione sia privata che domestica.
Non va dimenticato che un’opera d’arte, un’invenzione, un misticismo o un carisma religioso, etc. trovano la loro genesi anche nel luogo nel quale l’illustre ha vissuto od operato. Questo permetterebbe al visitatore di gustare in pienezza l’opera d’arte, l’invenzione, il carisma, e di comprenderne il significato più profondo e più autentico.
L’articolo 1 evidenzia le finalità che s’intendono perseguire con il progetto di legge.
L’articolo 2 definisce cosa si intende per “Case e studi degli illustri del Veneto” e i requisiti minimi delle strutture utili al riconoscimento.
L’articolo 3 definisce gli interventi ammessi a finanziamento.
L’articolo 4 introduce il vincolo di fruizione pubblica per un periodo di 10 anni per le strutture beneficiarie di finanziamento.
L’articolo 5 prevede le iniziative utili alla promozione ed informazione dell’iniziativa.
L’articolo 6 prevede che entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge e, successivamente a cadenza periodica, la Giunta regionale invii alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione.
L’articolo 7 contiene la norma finanziaria.
Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 27 gennaio 2026. L’illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 3 del 4 febbraio 2026. L’esame è ripreso nella seduta n. 14 del 06 maggio 2026, per concludersi nella seduta n. 19 del 03 giugno 2026, durante la quale la commissione ha approvato la proposta da inviare all’Aula e ha espresso il proprio parere formale. La Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria, proponendone una opportuna riformulazione, nella seduta del 26 maggio 2026.
Nella seduta del 3 giugno la Sesta Commissione, preso atto del parere della Prima Commissione, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.
Per il progetto di legge n. 24 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Bevilacqua, Calzavara, Marcon, Vianello (Lega Liga Veneta), Martini (Gruppo Stefani Presidente), Maltauro (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto – PPE), Baldan M, Barbera, Soranzo (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni) Lovat (Szumski Resistere Veneto).
Astenuti i Consiglieri: Del Bianco, Luisetto, Sambo, Trevisi (Partito Democratico), Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra), Cendron (Le Civiche Venete).”.
- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Del Bianco, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
prendo la parola su questo progetto di legge senza alcuna prevenzione: l’obiettivo che si propone, riconoscere e valorizzare le case e gli studi delle personalità che hanno dato lustro al Veneto, è un obiettivo che condividiamo. Sono luoghi che custodiscono memoria, cultura, identità dei territori, e meritano attenzione.
Proprio per questo, però, mi permetto di porre alcune questioni, con spirito costruttivo.
La prima riguarda il rapporto tra questo provvedimento e la legge regionale n. 17 del 2019, la nostra legge quadro sulla cultura. Lo stesso articolo 1 ci ricorda che questo intervento si muove «nell’ambito, nelle forme e con le modalità» di quella legge. Si tratta di una disciplina ampia e organica, pensata esattamente per sostenere interventi di valorizzazione culturale come questo.
Vale allora la pena chiederci se non avremmo potuto raggiungere lo stesso risultato valorizzando lo strumento che già abbiamo, anziché affiancargli una nuova legge autonoma, con una propria cabina di regia, una guida, una sezione web dedicata, una clausola valutativa. È una considerazione che non riguarda solo questo testo, ma più in generale il rischio, che stiamo vedendo soprattutto nelle materie della Sesta Commissione, di costruire tante piccole leggi parallele rispetto alla legge quadro sulla cultura, invece di rafforzarne davvero il ruolo.
Lo dico senza polemica, ma con franchezza: a fronte di un apparato normativo così articolato, le risorse messe in campo sono centomila euro, una tantum, sul solo 2027. C’è una sproporzione evidente tra l’impegno normativo e la sostanza finanziaria dell’intervento. Se si vuole davvero costruire una politica pubblica sulle case e sugli studi delle personalità illustri del Veneto, occorre darle continuità. Altrimenti il rischio è approvare una legge importante nel titolo, ma fragile nella capacità effettiva di produrre risultati nel tempo.
È in questo spirito che presentiamo i nostri emendamenti. Non sono emendamenti di bandiera: sono proposte di buon senso, sulle quali mi auguro si possa trovare un terreno comune.
Anzitutto proponiamo una correzione terminologica che può sembrare minima, ma non lo è: sostituire il riferimento alla “Regione del Veneto” con il riferimento al “Veneto”. L’intento della legge, infatti, non dovrebbe essere quello di riconoscere chi ha rappresentato l’ente Regione, nato negli anni Settanta, ma chi ha rappresentato il Veneto come comunità, come territorio, come storia culturale, civile, artistica e sociale.
Chiediamo poi di rendere più chiari e trasparenti i criteri di individuazione delle personalità illustri, garantendo imparzialità, pluralismo e oggettività nelle scelte. È un punto delicato, perché quando si decide chi entra nella memoria pubblica di una comunità serve la massima attenzione, anche per evitare selezioni parziali o troppo discrezionali.
Chiediamo di tutelare le risorse pubbliche, prevedendo il recupero del contributo quando il vincolo di fruizione pubblica non viene rispettato o quando gli interventi finanziati non vengono realizzati secondo quanto previsto. Chiediamo che le strutture siano accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità. Chiediamo attenzione alle figure femminili, troppo spesso lasciate ai margini della memoria pubblica. Chiediamo infine maggiori garanzie di trasparenza anche nelle attività di promozione e informazione, e un ruolo più chiaro del Consiglio nel monitoraggio dell’attuazione della legge.
Sono contributi che non snaturano il provvedimento: lo rendono più solido, più equo, più credibile.
Mi auguro quindi che possano essere accolti nello stesso spirito con cui li proponiamo: quello di chi vuole che il Veneto onori davvero la propria cultura, non solo con una buona intenzione normativa, ma con una legge capace di funzionare, di durare e di essere all’altezza del suo nome.”.
3. Struttura di riferimento
Direzione Cultura