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Bur n. 88 del 03 luglio 2026


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 01 luglio 2026

Istituzione dell'Osservatorio Olivicolo Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge persegue la tutela, valorizzazione e sviluppo del patrimonio olivicolo-oleario della Regione del Veneto, attraverso l'istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto e l'adozione di misure volte a migliorare la competitività e sostenibilità del settore.

Art. 2

Costituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.

1. L’Osservatorio Olivicolo Veneto è costituito presso l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, di seguito denominata “Veneto Agricoltura”, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute dalla Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole facenti parte dei tavoli regionali per la concertazione in agricoltura di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”, approva entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le direttive a Veneto Agricoltura per la costituzione e l’organizzazione delle funzioni dell'Osservatorio Olivicolo Veneto.

Art. 3

Funzioni dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.

1. L’Osservatorio Olivicolo Veneto svolge funzioni di raccolta, organizzazione e aggiornamento delle informazioni relative al patrimonio olivicolo regionale comprese le caratteristiche produttive, qualitative e fitosanitarie del patrimonio olivicolo ai fini della pianificazione e dell’attuazione di politiche agricole mirate.

2. L’Osservatorio Olivicolo Veneto è tenuto, in particolare, a predisporre, catalogare ed aggiornare periodicamente, anche su supporto grafico:

a) l’individuazione territoriale delle coltivazioni di olivo;

b) le caratteristiche agronomiche e fitosanitarie dei singoli appezzamenti;

c) le caratteristiche qualitative e produttive degli oliveti;

d) l’identificazione dei conduttori dei diversi appezzamenti;

e) l’individuazione degli eventuali dati storici e culturali relativi agli oliveti di particolare pregio e rilevanza storica.

Art. 4

Coinvolgimento delle imprese agricole olivicole venete.

1. La collaborazione attiva delle imprese agricole olivicole nell’ambito dell’Osservatorio Olivicolo Veneto è promossa da Veneto Agricoltura al fine di incentivare:

a) la gestione sostenibile degli oliveti, con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono e al recupero delle aree olivetate in stato di degrado;

b) la partecipazione a programmi di formazione e innovazione tecnologica per migliorare le competenze e la competitività degli olivicoltori e ad accrescere la competitività delle imprese agricole olivicole sul mercato;

 

c) l’avvio di iniziative utili a promuovere l’oleoturismo come definito dall’articolo 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, quale forma di turismo esperienziale per la scoperta e la degustazione delle produzioni olivicole locali con la visita ai luoghi di produzione, la conoscenza delle tradizioni e delle comunità legate a questa pratica agricola.

Art. 5

Promozione e valorizzazione del patrimonio olivicolo veneto.

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di Veneto Agricoltura, promuove iniziative volte a:

a) incentivare l’adozione di pratiche colturali olivicole sostenibili;

b) valorizzare le varietà autoctone di olivi e i prodotti derivati, particolarmente quelli certificati DOP/IGP, biologico;

c) sostenere la formazione tecnica e professionale degli operatori del settore olivicolo-oleario;

d) favorire la partecipazione a fiere, eventi e progetti di promozione del comparto olivicolo-oleario;

e) contrastare l’abbandono delle superfici olivetate ai fini del recupero del paesaggio collinare, del mantenimento della biodiversità agricola, del ripristino della stabilità idrogeologica e della tutela dell’ambiente in genere.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di aiuti di Stato, può concedere contributi e finanziamenti a:

a) imprese agricole olivicole;

b) organizzazioni di produttori riconosciute;

c) enti di ricerca e formazione accreditati.

3. L'inserimento delle coltivazioni di olivo all’interno della catalogazione predisposta dall’Osservatorio Olivicolo Veneto è requisito vincolante per gli olivicoltori per l’accesso alle misure di sostegno economico e tecnico previste dalla presente legge e finalizzate alla valorizzazione del patrimonio olivicolo.

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi di Veneto Agricoltura:

a) favorisce la creazione di reti di collaborazione tra produttori, enti di ricerca e istituzioni per sviluppare progetti innovativi e migliorare la competitività del settore olivicolo-oleario;

b) promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa fra le Regioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al fine di costituire un Osservatorio olivicolo interregionale per il coordinamento delle attività di supporto all’olivicoltura, rafforzando azioni sinergiche tra le Regioni, relative ai finanziamenti, ai contributi e alla ricerca scientifica nella filiera olivicola;

c) sostiene iniziative di certificazione e tracciabilità dei prodotti olivicoli per garantire la qualità e l'origine dei prodotti, favorendo l'adozione di marchi di qualità, ivi compresi DOP/IGP e biologico, Qualità Verificata (QV) e Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

d) promuove attività di sensibilizzazione e educazione rivolte ai consumatori per far conoscere le caratteristiche e i benefici dell'olio d'oliva veneto, anche attraverso programmi scolastici, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, e campagne di informazione.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, quantificati in euro 90.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

 

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 4, lettera d), quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 luglio 2026

Alberto Stefani


__________________

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Costituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.

Art. 3 - Funzioni dell’Osservatorio Olivicolo Veneto.

Art. 4 - Coinvolgimento delle imprese agricole olivicole venete.

Art. 5 - Promozione e valorizzazione del patrimonio olivicolo veneto.

Art. 6 - Norma finanziaria.



Dati informativi concernenti la legge regionale 1 luglio 2026, n. 9      

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 dicembre 2025, dove ha acquisito il n. 13 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bozza, Patron, Maltauro, Bedin, Rigo, Szumski, Barbera e Brescacin;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;

- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 maggio 2026;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Bozza, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 giugno 2026, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto Bozza, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’olivicoltura rappresenta un elemento fondante del patrimonio agricolo e paesaggistico italiano, costituendo non solo una risorsa economica di primaria importanza, ma anche un tratto distintivo della cultura e della tradizione rurale del Paese.

Con oltre 1,1 milioni di ettari coltivati, la produzione olivicola nazionale è profondamente radicata nel tessuto socio-economico delle principali regioni produttrici, prevalentemente concentrate nel Mezzogiorno.

Il settore contribuisce in modo significativo alla redditività delle aziende agricole e al mantenimento degli equilibri ambientali, grazie alla capacità degli oliveti di mitigare l’erosione del suolo e preservare la biodiversità.

All’interno di questo scenario, il Veneto, pur occupando una posizione quantitativamente marginale rispetto alle grandi regioni produttrici, si distingue per una tradizione olivicola consolidata e per una produzione di elevata qualità.

Il territorio regionale, caratterizzato da una superficie olivicola di circa 5.1 ettari, ospita una coltivazione storicamente diffusa in diverse province, con una prevalenza significativa nella provincia di Verona, che concentra il 72% degli impianti regionali.

Le restanti superfici olivetate si distribuiscono tra Vicenza, Padova e Treviso, contribuendo alla diversificazione del panorama produttivo locale.

Complessivamente, si stima che il patrimonio olivicolo del Veneto sia costituito da circa 950.000 piante, con un tessuto produttivo fortemente caratterizzato da piccole aziende a conduzione familiare.

Il paesaggio olivicolo veneto è fortemente eterogeneo e si articola in aree di grande pregio ambientale e paesaggistico, che spaziano dalle colline moreniche del Lago di Garda alla fascia pedemontana del Grappa, passando per i Monti Lessini Veronesi, i Colli Berici e i Colli Euganei.

Queste zone, oltre a costituire un elemento identitario del territorio, rappresentano un ecosistema agricolo di valore inestimabile, dove la coltivazione dell’olivo si integra armoniosamente con l’ambiente naturale e con le altre attività produttive locali.

La produzione olivicola veneta è caratterizzata da una specializzazione varietale che riflette le peculiarità pedoclimatiche delle diverse aree di coltivazione.

Nelle zone del Lago di Garda prevalgono le varietà Casaliva, Frantoio e Leccino, mentre nei Colli Berici ed Euganei si affermano il Leccino e la Rasara.

Le Prealpi vicentine vedono una prevalenza di Leccino e Frantoio, mentre la Valpolicella è nota per la presenza delle varietà autoctone Grignano e Favarol.

L’elevata qualità dell’olio prodotto è riconosciuta attraverso due Denominazioni di Origine Protetta (DOP): Garda DOP e Veneto DOP, che certificano il rispetto di rigorosi disciplinari di produzione e garantiscono la valorizzazione delle specificità territoriali.

Oltre al valore agronomico ed economico, l’olivicoltura veneta possiede una rilevanza culturale di primissimo piano, conferendo un elevato prestigio alla regione.

L’olio extravergine di oliva prodotto in Veneto è al centro di numerose iniziative di valorizzazione, che ne attestano il radicamento nella storia e nelle tradizioni locali.

Nelle sole aree collinari, infatti, si contano ben nove concorsi oleari, di cui sette a livello locale, coinvolgendo attivamente undici amministrazioni comunali.

A questi si aggiungono due concorsi di respiro internazionale, che confermano il Veneto come un territorio di eccellenza e punto di riferimento nel panorama oleario globale.

Questi eventi non solo stimolano il miglioramento qualitativo della produzione, ma rappresentano momenti di aggregazione e promozione culturale, rafforzando il legame tra il prodotto, il territorio e la sua comunità.

Nonostante la stabilità della superficie olivetata regionale, la produzione risulta altamente variabile, essendo influenzata dalle condizioni climatiche e da altri fattori agronomici.

Negli ultimi anni, la resa in olio ha subito un progressivo calo, passando da valori medi del 15% a livelli inferiori al 10%, con un picco negativo del 9,8% registrato nel 2024.

Questa riduzione incide direttamente sulla sostenibilità economica delle aziende olivicole, che si trovano ad affrontare difficoltà crescenti nella gestione delle proprie attività produttive.

Un aspetto critico della filiera olivicola veneta è rappresentato dalla frammentazione strutturale del comparto, caratterizzato da aziende di dimensioni medie estremamente ridotte, con una superficie media aziendale di 1,2 ettari e una gestione media di circa 230 piante per azienda. Tale frammentazione, unita alla scarsa strutturazione della raccolta dati, si riflette sulla difficoltà di pianificazione degli interventi di sviluppo e di sostegno al settore.

Attualmente, si stima che vi siano oltre 4.100 olivicoltori attivi nella regione, ma solo il 65% risulta censito attraverso il fascicolo aziendale, evidenziando una carenza informativa che ostacola la formulazione di strategie mirate alla crescita e alla valorizzazione del comparto.

A ciò si aggiunge un fenomeno preoccupante di progressiva contrazione del numero di aziende olivicole.

Secondo dati ISTAT, nel 2013 erano attive nel Veneto 7.042 aziende dedite alla coltivazione dell’olivo, numero che si è ridotto di circa il 39,4% nel corso dell’ultimo decennio. Tale tendenza, oltre a determinare una riduzione della capacità produttiva regionale, ha implicazioni dirette sulla gestione del territorio e sulla conservazione del paesaggio agrario.

L’abbandono delle superfici olivetate rappresenta una problematica sempre più rilevante, non solo per la perdita di un’attività agricola di pregio, ma anche per gli effetti negativi sul territorio.

La progressiva dismissione degli impianti produttivi porta a un deterioramento del paesaggio collinare, con un impatto diretto sulla biodiversità agricola, sulla stabilità idrogeologica e sulla tutela dell’ambiente.

La sostituzione degli oliveti con una copertura boschiva spontanea e non controllata aumenta il rischio di dissesto idrogeologico, ma anche di incendi boschivi, che negli ultimi anni stanno diventando sempre più frequenti e distruttivi a causa dei cambiamenti climatici e della riduzione delle attività di manutenzione del territorio.

Questa perdita di paesaggio ha anche conseguenze dirette sull’industria turistica, che in Veneto trova nell’ambiente collinare e nella bellezza del paesaggio olivicolo uno dei suoi elementi di attrattiva.

Il turismo rurale e naturalistico, in forte espansione, potrebbe risentire negativamente della degradazione di questi territori, con ricadute economiche sulle comunità locali.

Mantenere e valorizzazione il paesaggio olivicolo possono trovare una leva strategica proprio nello sviluppo dell’oleoturismo, una forma di turismo esperienziale che combina la scoperta e la degustazione delle produzioni olivicole locali con la visita ai luoghi di produzione, la conoscenza delle tradizioni e delle comunità legate a questa pratica agricola.

Un patrimonio materiale e immateriale che non deve essere disperso, ma prima di tutto conosciuto e poi valorizzato.

Il maggiore interesse dei turisti contribuisce infatti a rafforzare l’attenzione alla conservazione dell’ambiente e delle tradizioni locali, generando benefici di natura ambientale, economica e sociale.

Dal punto di vista ambientale, incentiva la tutela attiva del paesaggio olivicolo e la riduzione del rischio di abbandono.

Sul piano economico, crea valore aggiunto per le aziende agricole, rafforzando i circuiti di produzione locale e sostenibile.

Sul piano sociale, stimola la riscoperta e la trasmissione del patrimonio immateriale fatto di identità, cultura e saperi tradizionali.

In questo contesto, la conoscenza del paesaggio olivicolo non è solo una questione di tutela agricola, ma diventa un obiettivo strategico per il futuro dell’economia locale, per la conservazione del patrimonio naturale e per la crescita di un turismo consapevole e sostenibile.

Alla luce di tali considerazioni, si rende imprescindibile l’adozione di strumenti di monitoraggio e pianificazione che consentano una gestione razionale e sostenibile dell’olivicoltura veneta.

In quest’ottica, la previsione di un Osservatorio Olivicolo regionale si configura come un intervento strategico, finalizzato a garantire non solo una ricognizione aggiornata e dettagliata delle superfici coltivate, delle loro caratteristiche agronomiche e della loro evoluzione nel tempo, ma anche delle qualità e della capacità di produzione.

Uno strumento capace non solo di supportare la programmazione di politiche mirate al sostegno del settore, ma anche di orientare interventi di recupero e valorizzazione delle superfici abbandonate, contribuendo alla tutela del paesaggio e alla conservazione della biodiversità agricola.

Un sistema strutturato di censimento e monitoraggio assume, pertanto, una funzione determinante nel preservare e promuovere il patrimonio olivicolo regionale, garantendo al contempo la sostenibilità economica e ambientale del comparto.

Tale strumento, oltre a rappresentare una banca dati essenziale per la definizione delle strategie di sviluppo del settore, diviene altresì un punto di riferimento per la diffusione di pratiche agronomiche innovative e sostenibili, contribuendo alla resilienza del sistema produttivo e alla competitività delle aziende agricole.

Affinché il progetto possa realizzarsi con efficacia, appare necessario un coinvolgimento attivo e coordinato di una pluralità di soggetti, in un’ottica di governance partecipata.

La collaborazione tra istituzioni regionali, enti locali, associazioni di categoria e olivicoltori risulta fondamentale per garantire la raccolta di dati completi e aggiornati, nonché per consentire l’attuazione di interventi tempestivi e mirati.

In tal modo, la tutela del paesaggio e il rafforzamento delle filiere locali potranno tradursi in un modello di sviluppo capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità.

Passando all’esame dei vari articoli, dopo aver descritto le finalità all’articolo 1, con l’articolo 2 si prevede l’istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto, strumento utile ad aggiornare le informazioni relative al patrimonio olivicolo regionale, che svolgerà le funzioni descritte nel successivo articolo 3.

L’articolo 4 descrive le modalità di coinvolgimento dei produttori olivicoli, prevedendo che l’inserimento delle superfici olivetate all’interno della catalogazione predisposta dall’Osservatorio sia requisito vincolante per poter accedere a misure agevolative.

Con l’articolo 5 si prevedono varie azioni per la promozione e il sostegno dell’olivicoltura in genere a cura della Regione Veneto, in collaborazione con le organizzazioni di settore.

Chiude l’articolo 6 che contiene la norma finanziaria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 21 maggio 2026 ha approvato all’unanimità il progetto di legge regionale n. 13 che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.

Hanno votato i Consiglieri: Conte con delega Bedin, Marcato, Vianello (Lega-Liga Veneta), Barbera, Benetti (Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni); Valdegamberi (Misto futuro Nazionale); Bozza, Maltauro (Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto-PPE); Del Bianco con delega Dalla Pozza, Manildo (Partito Democratico); Szumski (Szumski Resistere Veneto); Baldan (Movimento 5 Stelle).”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 32/1999 è il seguente:

“Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura e in ambito forestale.

1. É istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura e in ambito forestale con il compito di contribuire, con espressione di parere, a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell’efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde”, “Tavolo agroalimentare” e “Tavolo filiere forestali”:

a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

2) l’Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante al “Tavolo verde” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno;

3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.

b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo sviluppo dell’intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

1) l’Assessore regionale all’agricoltura o un suo delegato;

1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

5) un rappresentante dell’industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.

b bis) “Tavolo filiere forestali”, per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:

1) l’Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;

2) il Presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;

4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) un rappresentante designato dall’UNCEM;

6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;

7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

8) un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

10) un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;

11) un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;

12) qualora gli argomenti all’ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.

b ter) Ciascun partecipante al “Tavolo filiere forestali” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.”.

Nota all’articolo 4

Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 28/2012 è il seguente:

“Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, s’intendono:

a) l’agriturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento di animali;

b) l’ittiturismo: l’attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore;

c) il pescaturismo: l’attività di imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) turismo rurale: lo svolgimento di attività, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali e delle risorse naturali, culturali, storiche, artistiche, ricreative dell’azienda agricola e del suo contesto rurale, svolte da imprenditori agricoli o ittici ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

b) fattoria didattica: l’attività di accoglienza con valenza ludico-didattico-educativa di carattere extrascolastico svolta dagli operatori delle aziende agricole ed ittiche, in rapporto di connessione con l’orientamento produttivo, con le valenze ambientali del territorio e con le risorse professionali e umane dell’impresa, di scuole, bambini e ragazzi, adulti, famiglie e turisti, con l’obiettivo di offrire occasioni di apprendimento, crescita ed autonomia per le nuove generazioni attraverso laboratori ed esperienze pratiche legate all’”imparar-facendo” e nuovi servizi ed esperienze di conoscenza e di coinvolgimento attivo dei visitatori adulti, allo scopo di scoprire e riscoprire il valore culturale dell’agricoltura e del mondo rurale, della pesca e della civiltà marinara;

c) enoturismo: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine;

d) oleoturismo: le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;

e) prodotti di qualità e territoriali:

1) prodotti agricoli e agroalimentari come individuati alle lettere a), b) e d) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni: prodotti da agricoltura biologica; con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, marchio regionale Qualità Verificata di cui alla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;

2) prodotto di montagna: prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità, istituita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, inseriti nell’elenco regionale;

3) prodotti tradizionali: i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, inseriti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;

4) piccole produzioni locali venete (di seguito PPL) come da provvedimento giuntale;

f) connessione: il legame che intercorre tra le attività agricole o ittiche e l’attività agrituristica, pescaturistica, ittituristica, di turismo rurale e di fattoria didattica;

g) prevalenza: il rapporto in termini di tempo-lavoro fra le attività agricole e quelle agrituristiche;

h) servizi complementari nell’impresa agrituristica: i servizi integrativi e accessori, comprensivi dell’utilizzo delle relative strutture, offerti dall’impresa agrituristica ad uso esclusivo degli ospiti;

i) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

l) attività ricettiva o attività di ospitalità: la fornitura all’ospite di alloggio temporaneo e dei relativi servizi nelle strutture riconosciute e classificate, nella disponibilità dell’azienda agrituristica e previsti dal piano agrituristico;

m) ospite: colui che usufruisce delle attività previste dalla presente legge;

n) somministrazione di pasti, spuntini e bevande: le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzati, previsti nel piano agrituristico e riconosciuti, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 bis e 6 ter dell’articolo 8.”.

Nota all’articolo 5

Il testo dell’art. 15 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario

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