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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Ultrattività delle iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali.
1. Sono fatti salvi i procedimenti relativi alle richieste di variazione delle circoscrizioni comunali depositate ed oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio regionale e dei suoi organi alla data di entrata in vigore della presente legge; per i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricorrono le condizioni per la indizione dei relativi referendum consultivi delle popolazioni interessate, il referendum può svolgersi in una data successiva al 31 ottobre 2025 e comunque non oltre il 31 gennaio 2026.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 7 ottobre 2025
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Ultrattività delle iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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