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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce l’esigenza di mantenere viva la memoria della Resistenza nella sua plurivocità, e dei suoi valori ispiratori, poi espressi nella Costituzione repubblicana, quali l’antifascismo, la democrazia, la libertà e il pluralismo culturale, matrice dell’attuale assetto costituzionale della Repubblica Italiana e della sua articolazione regionalista e delle autonomie. La Regione afferma, altresì, la necessità di coltivare la ricerca sulla storia contemporanea di luogo per assicurare il rispetto dell’articolo 2 del suo Statuto, ai sensi del quale “L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.”.
2. In tal senso l’identità regionale è riconosciuta non come dato immutabile, ma nel suo carattere relazionale, in quanto si estrinseca nel rapporto che la comunità intrattiene con la propria storia per valorizzare le conquiste sociali, economiche e culturali raggiunte, imparare dai propri errori compiuti, tenere aperta la conversazione con le altre realtà a livello nazionale e internazionale. In questo senso, il contributo della ricerca storica di luogo costituisce una risorsa strategica imprescindibile per le politiche culturali di coesione e sviluppo sociale venete, nel quadro della comunità nazionale ed europea e nel rapporto tra la ricerca e il sistema educativo e formativo.
Art. 2 La rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale individua negli Enti associati o collegati all’Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea con sede nel territorio regionale, di seguito denominati “Rete degli Istituti”, una struttura chiamata a svolgere una attività originale e necessaria di ricerca scientifica, di archiviazione e conservazione, di divulgazione e didattica, in collaborazione con le università, la scuola e le altre realtà culturali.
2. La rete degli Istituti si occupa prevalentemente dei seguenti campi d’indagine, nell’ambito della storia della Resistenza e della società contemporanea, tanto nella dimensione della memoria, intesa quale rielaborazione socio-culturale, quanto nella dimensione propriamente storica, fondata sulla ricerca scientifica delle fonti e il vaglio delle ipotesi interpretative dei fatti:
a) le implicazioni politiche, sociali ed economiche del Risorgimento, la diaspora migratoria e la Grande Guerra;
b) le dinamiche della società di massa del novecento, l’avvento del totalitarismo fascista, l’opposizione al regime, il colonialismo;
c) il Secondo conflitto mondiale, la teoria e le leggi razziali, lo sterminio degli Ebrei e di tutte le persone vittime di persecuzione razziale e politica, di pulizia etnica e di genocidio, la Resistenza e la guerra di liberazione nazionale dall’occupazione nazifascista e la vicenda della Repubblica Sociale Italiana, la nascita della Repubblica e il processo costituente, l’esodo forzato giuliano-dalmata-istriano;
d) le dinamiche della società pluralista, gli snodi politici fondamentali, la lotta per i diritti civili, la storia e l’evoluzione degli attori politici e dei movimenti sociali, le crisi internazionali e i loro riflessi nelle vicende nazionali e regionali;
e) il percorso di adesione e di integrazione nel progetto dell’Unione europea;
f) l’individuazione dei luoghi della memoria bellica e civile, la ricostruzione dei percorsi esistenziali dei protagonisti, noti o umili e degli eventi che hanno segnato la vicenda della comunità regionale veneta e italiana.
Art. 3 Programmazione e interventi.
1. Ai fini di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 5, della legge statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto” e degli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, “Legge per la cultura”, sostiene i programmi di studio e divulgazione elaborati dalla Rete degli Istituti, anche in collaborazione con le università, le altre istituzioni culturali e scolastiche, e gli enti locali.
2. Tali programmi devono essere orientati a formare la coscienza storica critica dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni, come risorsa culturale necessaria per la partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità regionale, nazionale ed europea.
3. La programmazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si estrinseca nell’attività di ricerca, di cui al comma 2 dell’articolo 2, nella raccolta e conservazione della documentazione archivistica, tradizionale o multimediale, nella organizzazione di conferenze e incontri pubblici, nella pubblicazione di libri, atti e articoli, nella gestione di biblioteche specialistiche aperte al pubblico, nell’organizzazione e promozione di mostre storiche, nelle attività didattiche per studenti e di formazione per docenti.
Art. 4 La collaborazione fra Regione e rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea.
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un protocollo di collaborazione con gli Istituti avente ad oggetto un programma di attività triennale articolato in piani attuativi annuali.
2. Gli Istituti sono tenuti a redigere una relazione annuale delle attività svolte e a trasmetterla alla Giunta regionale che riferisce alla Commissione consiliare competente in materia di cultura, illustrando i risultati conseguiti e individuando obiettivi e contenuti delle attività future; la Commissione in sede di esame della relazione convoca gli Istituti in rete.
Art. 5 Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 15 settembre 2025
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - La rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea.
Art. 3 - Programmazione e interventi.
Art. 4 - La collaborazione fra Regione e rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea.
Art. 5 - Norma finanziaria.
(seguono allegati)
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