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Bur n. 103 del 01 agosto 2025


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 29 luglio 2025

Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"" e abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" e dell'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021" e disposizioni transitorie relative alla abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.

1.    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 3 dell’articolo 5 e il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 sono abrogati.

2.    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 le parole: “5, comma 3,” sono soppresse.


Art. 2
Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.

1.    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 sono abrogati.


Art. 3
 Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.

1.    L’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 è abrogato.


Art. 4
Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus
con età superiore a quindici anni.

1.    Le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, continuano a trovare applicazione limitatamente ai contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.    I procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell’articolo 16, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 per i quali è stato notificato il verbale di contestazione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

3.    Le sospensioni dell’autorizzazione all’attività di cui all’articolo 17, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 già adottate i cui effetti permangono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente.


Art. 5
Norma finanziaria.

1.    Alle minori entrate derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificate in euro 8.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 2 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027”.


Art. 6
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 luglio 2025

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2009, n. 11“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.

Art. 2 - Abrogazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 36 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.

Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.

Art. 4 - Disposizioni transitorie relative all’abrogazione del divieto di utilizzo di autobus con età superiore a quindici anni.

Art. 5 - Norma finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_12_2025_561502.pdf

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