Home » Dettaglio Legge Regionale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:
“1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all’articolo 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:
a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;
b) di vigilanza e antincendio, compresa la vigilanza ittico-venatoria attuata dalle guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute;
c) di assistenza sanitaria e veterinaria;
d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;
e) di chi debba transitare per motivi professionali;
f) dei soggetti che prestano supporto alle attività di tutela dell’ambiente e di gestione della fauna, organizzate da enti pubblici, ovvero alle medesime attività proposte o organizzate da associazioni e riconosciute da enti pubblici. È esclusa l’attività venatoria;
g) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;
h) dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata;
i) per lo svolgimento di attività programmate di manutenzione, ripristino, posa della segnaletica sui sentieri ricadenti nell’ambito del territorio servito dalla strada silvo-pastorale.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, sono aggiunti i seguenti:
“1bis. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
1ter. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera f) alla lettera h), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
1 quater. I sindaci dei comuni interessati, con apposita ordinanza possono sospendere in via cautelativa e temporanea, motivata in relazione al pregiudizio alla pubblica sicurezza, la deroga di cui alla lettera h).”.
Art. 2 Inserimento dell’articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
1. Dopo l’articolo 4 ter della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserito il seguente:
“Art. 4 quater Segnalazione attività di recupero.
1. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 lettera g) dell’articolo 4, devono preventivamente segnalare all’istituto di gestione venatoria territorialmente competente e contestualmente al Servizio di vigilanza pubblica ittico-venatoria provinciale, l’attività di recupero che intende eseguire.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1ter dell’articolo 4 non da titolo d’accesso alle strade silvo-pastorali in assenza della preventiva segnalazione di cui al comma 1.
3. Le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.”.
Art. 3 Modifiche all’articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, dopo le parole: “da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,” sono inserite le seguenti: “1 bis e 1 ter”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserita la seguente:
“c bis) da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 quater.”.
Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
________________________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 17 giugno 2025
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria.
(seguono allegati)
Torna indietro