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Bur n. 79 del 20 giugno 2025


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 17 giugno 2025

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

“1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all’articolo 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:

a)   impiegati nei lavori agricoli e forestali;

b)   di vigilanza e antincendio, compresa la vigilanza ittico-venatoria attuata dalle guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute;

c)   di assistenza sanitaria e veterinaria;

d)   dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;

e)   di chi debba transitare per motivi professionali;

f)    dei soggetti che prestano supporto alle attività di tutela dell’ambiente e di gestione della fauna, organizzate da enti pubblici, ovvero alle medesime attività proposte o organizzate da associazioni e riconosciute da enti pubblici. È esclusa l’attività venatoria;

g)   dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata, iscritti negli appositi elenchi provinciali;

h)   dei soggetti autorizzati che operano in base ai Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale, per accedere e recedere alla postazione di controllo autorizzata;

i)    per lo svolgimento di attività programmate di manutenzione, ripristino, posa della segnaletica sui sentieri ricadenti nell’ambito del territorio servito dalla strada silvo-pastorale.”.

2.   Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, sono aggiunti i seguenti:

“1bis. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera e), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

1ter. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera f) alla lettera h), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

1 quater. I sindaci dei comuni interessati, con apposita ordinanza possono sospendere in via cautelativa e temporanea, motivata in relazione al pregiudizio alla pubblica sicurezza, la deroga di cui alla lettera h).”.

Art. 2
Inserimento dell’articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1.   Dopo l’articolo 4 ter della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserito il seguente:

“Art. 4 quater
Segnalazione attività di recupero.

1.   I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 lettera g) dell’articolo 4, devono preventivamente segnalare all’istituto di gestione venatoria territorialmente competente e contestualmente al Servizio di vigilanza pubblica ittico-venatoria provinciale, l’attività di recupero che intende eseguire.

2.   L’autorizzazione di cui al comma 1ter dell’articolo 4 non da titolo d’accesso alle strade silvo-pastorali in assenza della preventiva segnalazione di cui al comma 1.

3.   Le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, dopo le parole: “da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,” sono inserite le seguenti: “1 bis e 1 ter”.

2.   Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserita la seguente:

“c bis) da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 quater.”.

Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria.

1.   L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 giugno 2025

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 4 quater nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_07_2025_558462.pdf

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