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Bur n. 52 del 19 aprile 2024


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 16 aprile 2024

Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al comma quarto dell’articolo 118 della Costituzione e dell’articolo 5 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, promuove la partecipazione, l’iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti a beneficio comune.

2.   La Regione del Veneto, in conformità con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ai sensi della risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 25 settembre 2015, e nell’ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con deliberazione consiliare n. 80 del 20 luglio 2020, di seguito Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, riconosce e valorizza le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG (Environmental, Social, Governance) operanti sul territorio regionale a sostegno dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro di cui all’articolo 5.

Art. 2
Definizioni.

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)   “società benefit”: le società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ai sensi del comma 376 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

b)   “imprese ESG”: le imprese che redigono la rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e successive modificazioni ed alla normativa statale di recepimento  così come disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni” e successive modificazioni, anche a seguito del recepimento della direttiva 14 dicembre 2022, n. 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, ovvero che, anche se non obbligate, effettuano investimenti ESG aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale, nei progetti a beneficio comune inseriti nel Registro di cui all’articolo 5;

c)   “beneficio comune”: il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, di cui al comma 376 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

d)   “progetto a beneficio comune”: il progetto, l’iniziativa ovvero ogni altra attività avente finalità di beneficio comune, realizzati o da realizzarsi sul territorio regionale, proposta o gestita o partecipata:

1)   dalla Regione;

2)   da uno o più enti locali;

3)   dalla Regione o da uno o più enti locali, in convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con soggetti, pubblici o privati, anche avviati su iniziativa di questi ultimi.

Art. 3
Attori.

1.   La Giunta regionale, ai fini dell’attuazione della presente legge, coinvolge i seguenti attori:

a)   le società benefit che operano sul territorio regionale;

b)   le imprese ESG che operano sul territorio regionale, anche in forma aggregata;

c)   i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 4
Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG.

1.   La Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente, l’elenco regionale:

a)   delle società benefit;

b)   delle imprese ESG che aderiscono ai progetti a beneficio comune inseriti nel Registro di cui all’articolo 5.

2.   La Giunta regionale disciplina il funzionamento, le modalità e le procedure per l’iscrizione, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 7.

3.   L’elenco è pubblicato nella piattaforma digitale di cui all’articolo 7, è suddiviso per territorio e contiene, altresì, le informazioni utili sulle attività a beneficio comune delle società benefit e delle imprese ESG iscritte nell’elenco regionale previsto dal presente articolo.

Art. 5
Registro dei progetti a beneficio comune.

1.   La Giunta Regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, il Registro dei progetti a beneficio comune da realizzare sul territorio regionale, di seguito Registro, a disposizione delle società benefit e delle imprese ESG.

2.   I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), promotori, gestori o coordinatori del progetto a beneficio comune, comunicano alla struttura regionale competente i progetti stessi per la loro iscrizione nel Registro.

3.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina il funzionamento e la tenuta del Registro, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 7.

4.   Il Registro è pubblicato nella piattaforma digitale di cui all’articolo 7 ed è suddiviso per territorio. Nel Registro è istituita un’apposita sezione per i progetti a beneficio comune afferenti alle linee di intervento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

5.   I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), promotori, gestori o coordinatori del progetto a beneficio comune, comunicano annualmente alla struttura regionale competente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro.

Art. 6
Azioni.

1.   La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge:

a)   favorisce la realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro, anche promuovendo la messa a disposizione di immobili e terreni da parte delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei progetti stessi nonché facilitando la comunicazione, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 7, tra le società benefit, le imprese ESG e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

b)   monitora, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 5 dell’articolo 5, la realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro;

c)   prevede appositi bandi regionali nonché priorità nell’accesso ai fondi o nei bandi regionali alle imprese iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 che hanno effettuato investimenti nei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di aiuti di stato;

d)   favorisce la promozione e organizzazione di giornate ed eventi informativi, anche a cadenza annuale, sulle proposte e sullo stato di realizzazione dei progetti a beneficio comune iscritti nel Registro, anche in collaborazione e con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 3 nonché promuove protocolli con le Università o altri soggetti, pubblici o privati, al fine di supportare le realtà produttive venete nella conoscenza degli standard di valutazione e di misurazione dell’impatto che i progetti a beneficio comune generano nel contesto economico, sociale o ambientale di riferimento.

2.   La Giunta regionale definisce il coordinamento e l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, i contenuti per la redazione della relazione di cui al comma 5 dell’articolo 5 applicando gli standard per le rendicontazioni in materia di sostenibilità applicati a livello dell’Unione europea e statale nonché le altre attività di cui alla presente legge.

Art. 7
Pubblicità e piattaforma digitale.

1.   Al fine di garantire accessibilità, trasparenza e pubblicità, la Giunta regionale attiva una piattaforma digitale per mettere in rete l’elenco delle società benefit e delle imprese ESG di cui all’articolo 4 nonché le informazioni e la documentazione individuati dalla Giunta regionale, ivi compresa la documentazione che ciascuna società o impresa di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 è tenuta a pubblicare ai sensi della vigente normativa in materia di beneficio comune, al fine di consentirne l’accesso pubblico.

2.   Tramite la piattaforma digitale, è pubblicato, altresì, l’elenco dei progetti a beneficio comune inseriti nel Registro nonché le informazioni e la documentazione dei progetti individuati dalla Giunta regionale e l’impatto sul territorio di ciascuno di essi.

3.   La piattaforma di cui al comma 1 contiene una apposita sezione di buone pratiche, finalizzata a promuovere le positive prassi delle società e delle imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 nonché a facilitare la creazione di competenze utili alla loro operatività.

Art. 8
Tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune.

1.   La Giunta regionale, per il conseguimento delle azioni e l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7, istituisce un tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di progettazione e attuazione di progetti a beneficio comune, coordinato dalla struttura regionale competente in materia di programmazione generale.

2.   Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), anche inviate al tavolo tecnico dai soggetti interessati.

3.   La partecipazione al tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai suoi componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 9
Clausola valutativa.

1.   La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, con cadenza annuale, la relazione sullo stato di attuazione dei progetti a beneficio comune, ivi compreso l’impatto sul territorio di ciascuno di essi.

Art. 10
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del comma 1 dell’articolo 7, quantificati in euro 175.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

2.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 1 dell’articolo 7, quantificati in euro 75.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

3.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 1, lettera b, dell’articolo 6, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

4.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 1, lettera c, dell’articolo 6, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 4 regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

5.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 1, lettera d, dell’articolo 6, quantificati in euro 60.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.


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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 2024

Luca Zaia


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INDICE


Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Definizioni.
Art. 3 - Attori.
Art. 4 - Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG.
Art. 5 - Registro dei progetti a beneficio comune.
Art. 6 - Azioni.
Art. 7 - Pubblicità e piattaforma digitale.
Art. 8 - Tavolo tecnico sui progetti a beneficio comune.
Art. 9 - Clausola valutativa.
Art. 10 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_10_2024_528228.pdf

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