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Bur n. 39 del 26 marzo 2024


LEGGE REGIONALE  n. 8 del 21 marzo 2024

Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto riconosce la musica quale fondamentale valore formativo e culturale della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, nonché di espressione artistica e di promozione culturale e sviluppo economico, capace di concorrere alla crescita delle persone e della comunità.

Art. 2
Interventi.

1.   Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di tenuta e pubblicazione, l'elenco regionale delle scuole di musica che operano in conformità alle finalità e ai principi del sistema educativo della Regione di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” anche al fine di determinare le condizioni che consentano di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

2.   La Giunta regionale costituisce l’elenco di cui al comma 1, disciplinandone tenuta e pubblicazione e, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco, con particolare riguardo a:

a)   organizzazione interna, requisiti professionali ed esperienza didattica e musicale del corpo docente;

b)   dotazione strumentale da mettere a disposizione;

c)   idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative.

Art. 3
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 marzo 2024

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Interventi.

Art. 3 - Norma finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_08_2024_526288.pdf

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