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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “almeno 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 10.000 abitanti”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “almeno 20.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 10.000 abitanti”.
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è abrogata.
4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni montane”.
5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, dopo le parole: “province” sono inserite le seguenti: “e Città metropolitana di Venezia”.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente comma:
“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un contributo per la realizzazione degli stessi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.
Art. 2 Introduzione dell’articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente:
“Art. 5 bis Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.”
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 21 marzo 2024
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.
Art. 2 - Introduzione dell’articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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