Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 39 del 26 marzo 2024


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 21 marzo 2024

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9
“Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.

1.   Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “almeno 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 10.000 abitanti”.

2.   Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “almeno 20.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “almeno 10.000 abitanti”.

3.   La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è abrogata.

4.   Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni montane”.

5.   Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, dopo le parole: “province” sono inserite le seguenti: “e Città metropolitana di Venezia”.

6.   Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente comma:

“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare la sicurezza dei Comuni del Veneto di dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 2, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo, un contributo per la realizzazione degli stessi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.


Art. 2
Introduzione dell’articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9
 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.

1.   Dopo l’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis
Clausola valutativa.

1.   La Giunta regionale, con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.”


Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.


Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 marzo 2024

Luca Zaia


_____________________________

INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.

Art. 2 - Introduzione dell’articolo 5 bis alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_07_2024_526282.pdf

Torna indietro