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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 171 del 29 dicembre 2023


LEGGE REGIONALE  n. 33 del 29 dicembre 2023

Istituzione del nuovo Comune denominato "Sovizzo" mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione.

1.    È istituito nella Provincia di Vicenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 5 bis, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, il nuovo Comune denominato “Sovizzo” mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano.

2.    La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Sovizzo (VI).

3.    Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.


Art. 2
Risultati della consultazione.

1.    Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE

Elettori aventi diritto al voto

Votanti

Voti validamente espressi

Voti favorevoli

Voti contrari

Sovizzo

6800

2015

2006

1889

117

Gambugliano

752

425

425

274

151

totali

7552

2440

2431

2163

268



Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.

1.    Fino all’elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza coadiuva, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni” il Commissario nominato per la gestione del nuovo Comune derivante da fusione.

2.    I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Sovizzo” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.


Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno 22 gennaio 2024.

 

_________________________

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2023

Luca Zaia


_________________________

INDICE

 

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_33_2023_519779.pdf

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