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Bur n. 168 del 22 dicembre 2023


LEGGE REGIONALE  n. 30 del 22 dicembre 2023

Collegato alla legge di stabilità regionale 2024.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Intervento di adeguamento della rete di bonifica del nodo idraulico di Bovolenta.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 750.000,00 al Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova per la realizzazione del progetto “Intervento di adeguamento della rete di bonifica del nodo idraulico di Bovolenta”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2024, euro 250.000,00 per l’esercizio 2025 ed euro 250.000,00 per l’esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 2
Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

1. La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del sessanta per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.330.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 3
Progetto pilota di protocollo di prevenzione e informazione per donne in età fertile, in gravidanza e neonati
rispetto ai fattori di rischio derivanti da contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto pilota per la realizzazione di un protocollo di prevenzione selettiva, anche attraverso attività di informazione, rispetto ai fattori di rischio derivanti da esposizione e contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche per donne in età fertile, in stato di gravidanza e neonati.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 4
Sviluppo del marketing pubblico territoriale.

1. La Regione del Veneto promuove la diffusione del marketing pubblico territoriale, materiale ed immateriale, quale strumento di valorizzazione e promozione delle identità del territorio regionale, del suo sistema produttivo e delle eccellenze delle sue produzioni e della sua attrattività per l’insediamento di attività e lo svolgimento di iniziative ed eventi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, anche per il tramite dei propri enti e società regionali, a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative ed attività promozionali.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

4. L’articolo 25 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” è abrogato.


Art. 5
Modifiche all’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni e integrazioni.

1. All’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come inserito dal comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

 “1. Nelle more dell’adozione delle nuove disposizioni previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”, si applicano le seguenti disposizioni:”;

b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 “a) i permessi di ricerca e le concessioni geotermiche di cui al d.lgs. 22/2010 di competenza regionale sono rilasciate dalla struttura regionale competente in materia di geotermia;”;

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 “b) le concessioni di piccole utilizzazioni locali di cui all’articolo 10 del d.lgs. 22/2010 sono concesse dalla struttura regionale competente in materia di geotermia, con le procedure ivi previste;”

d) dopo la lettera c bis) del comma 1, aggiunta dal comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”, è aggiunta la seguente:

 “c bis 1) fatta salva la vocazione termale del bacino euganeo e l’utilizzo terapeutico della risorsa termale, le disposizioni di cui alle lettere c) e c bis) non si applicano a progetti di ricerca e sperimentazione per l’utilizzo geotermico della risorsa termale che rientrano nell’ambito del progetto per il ripristino, l’aggiornamento e l’implementazione della rete di monitoraggio del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE). Tali progetti, a prevalente interesse pubblico e con scopo scientifico, sono finalizzati a monitorare, specie in rapporto all’utilizzo terapeutico, le possibilità di utilizzo della risorsa termale per scopi geotermici al fine di valutarne la sostenibilità ambientale e gli impatti sulla tutela dell’attività termale sanitaria. Le autorizzazioni relative a impianti di ricerca e sperimentazione sono rilasciate dalla struttura regionale competente in materia di geotermia per una durata di due anni, eventualmente rinnovabili su motivata istanza per ulteriori due anni, e potranno essere sospese o interrotte qualora si riscontrino effetti negativi sulle matrici ambientali e sugli sfruttamenti terapeutici, ovvero sulla sostenibilità degli usi della risorsa termale euganea.”.

2. Al fine di verificare la compatibilità dell’utilizzo della risorsa geotermica con quello prevalente di natura termale, per il triennio 2024-2026, sono stanziati euro 230.000,00 complessivi per il ripristino e aggiornamento della rete di monitoraggio della risorsa del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE).

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 ed in euro 70.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 6
Lavori di costruzione della bretella di collegamento tra la S.S. n. 16
“Adriatica” e la S.R. n. 6 “Eridania Occidentale”.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario massimo di complessivi euro 875.000,00 al Comune di Occhiobello per far fronte ai maggiori costi relativi all’intervento di costruzione della bretella di collegamento tra la S.S. n. 16 “Adriatica” e la S.R. n. 6 “Eridania Occidentale”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2024, euro 300.000,00 per l’esercizio 2025 ed euro 275.000,00 per l’esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture Stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 7
Contributi regionali alle Aziende del trasporto pubblico locale
non di linea per l’innovazione tecnologica.

1. Al fine di promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie finalizzate ad implementare l’erogazione di servizi di mobilità nel trasporto pubblico locale non di linea, anche per migliorare l’impatto sull’ambiente, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare specifici contributi alle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea nel territorio regionale del Veneto.

2. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenendo anche conto delle vigenti norme in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in 40.000,00 euro per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 8
Sostegno alla progettazione della barriera anti intrusione salina sul fiume Po.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 80.000,00 al Consorzio di bonifica Delta del Po per la progettazione della barriera contro la risalita del cuneo salino lungo il fiume Po, da ubicarsi alla foce del Po di Pila.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 9
Contributo per finanziamento di prosecuzione del progetto di conservazione di bovini di razza Rendena.

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena (A.N.A.RE.) un contributo straordinario di euro 20.000,00 per l’esercizio 2024 per finanziare la prosecuzione del programma di selezione e miglioramento genetico dei bovini di razza Rendena.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 10
Modifiche all’articolo 35 recante “Interventi nel settore agro-ambientale” della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:

“f ter) il mantenimento, rifacimento e consolidamento dei terrazzamenti o ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale;”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 ai fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 11
Modifiche all’articolo 6 quater della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
“Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” così come introdotto
dall’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2023, n. 11.

1. All’articolo 6 quater della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 quater dopo le parole “ed al trasferimento” la parola “tecnologico” è soppressa e le parole: “delle risultanze del settore vitivinicolo” sono sostituite con le parole: “delle risultanze al settore vitivinicolo”;

b) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 quater è inserita la seguente:

 “b bis) verifica del grado di attrattività e dei profili di sostenibilità economica finanziaria del Museo Internazionale del Vino, nonché attuazione di uno studio delle soluzioni architettoniche e del percorso esperienziale museale del Museo Internazionale del Vino;”;

c) dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 quater è inserita la seguente:

 “b bis) realizzazione della Carta dei Vini digitale, recante informazioni sulle specificità dei vitigni del territorio regionale e le loro caratteristiche ed in tema di consumo consapevole.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, si fa fronte:

a) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;

b) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 12
Istituzione del premio di laurea “Giulia Cecchettin”.

1. È istituito presso il Consiglio regionale un premio in memoria di Giulia Cecchettin, da assegnare annualmente per le migliori tesi di laurea o di dottorato che trattino i temi del contrasto alla violenza sulle donne e alla disparità di genere nei diversi ambiti di intervento regionale, quali quelli culturale, sociale, lavorativo e della formazione scolastica.

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l’entità dei premi nella misura massima di euro 7.000,00, a valere sul fondo di dotazione del Consiglio.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2024-2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 13
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42.

1. Alla fine del primo periodo dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42, sono inserite le seguenti parole:
“o del versamento dei contributi necessari al completamento del quinquennio con le modalità definite dall’Ufficio di presidenza”.

2. Alle maggiori spese derivanti dal presente articolo, quantificate in complessivi euro 7.800,00 per l’esercizio 2025 ed euro 32.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse del fondo di dotazione del Consiglio regionale allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 - 2026.


Art. 14
Contributo per la realizzazione e il potenziamento
di progetti sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare contributi per la realizzazione e il potenziamento di progetti sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità consistente in disturbo dello spettro autistico.

2. La Giunta regionale individua le aree prioritarie di intervento e stabilisce modalità e criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 15
Contributo straordinario a favore dell’Istituto Fortunata Gresner
per l’esecuzione di un progetto di musicoterapia dedicato alla disabilità.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’istituto Fortunata Gresner di Verona per la realizzazione di un progetto sperimentale di musicoterapia dedicato alla disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 16
Contributo straordinario alla Cooperativa Provate di Selvazzano Dentro.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Cooperativa Sociale Provate di Selvazzano Dentro (PD) per l’implementazione in via sperimentale del servizio di tutoraggio dei soggetti svantaggiati interessati dagli interventi di accompagnamento e all’occupabilità delle persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis
Patti educativi di comunità.

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio con il coinvolgimento attivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie, degli enti territoriali, delle istituzioni pubbliche e private, degli enti del Terzo settore, al fine di favorire la formazione di una comunità educante che possa sostenere le istituzioni scolastiche nell’attuazione del processo educativo delle nuove generazioni e sia in grado di contribuire all’arricchimento e alla qualificazione dell’offerta educativa, anche favorendo l’utilizzo dei plessi nelle ore e nei periodi estivi.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, promuove tra i soggetti della comunità educante la stipula di Patti educativi di comunità, in coerenza con quanto previsto al comma 2 e al comma 7 lettera m) dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”.

3. La Giunta regionale adotta annualmente, previo parere della Commissione consiliare competente, apposita deliberazione con la quale individua, per l’anno di riferimento, le forme di sostegno alle iniziative di cui al presente articolo.

4. Per l’anno 2024 la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, effettua una prima sperimentazione rivolta alle scuole degli istituti comprensivi coinvolti nell’accorpamento previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 27 novembre 2023 e che presentano indicatori di fragilità, come una forte presenza di studenti con genitori stranieri.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2024 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 18
Celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Marco Polo.

1. La Regione del Veneto, in occasione del ricorrere, nell’anno 2024, del settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, attua un programma di studi e celebrazioni per ricordare la figura e l’opera di Marco Polo, mercante, scrittore e viaggiatore della Repubblica di Venezia nel mondo, anche in collaborazione, coordinamento ed intesa con enti ed istituzioni locali, regionali e nazionali.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, in occasione delle celebrazioni definisce, per l’anno 2024 un programma regionale di iniziative, che prevedono mostre, studi, ricerche e convegni volte a diffondere la conoscenza di Marco Polo, anche nei paesi e presso le comunità attraversate ed incontrate in occasione dei suoi viaggi, ed iniziative celebrative della sua figura e opera, e con la costituzione di comitati d’onore, composti da rappresentati individuati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 19
Contributo straordinario per la realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano (TV).

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano (TV) è autorizzata, data l’eccezionalità e l’esclusività del tipo di intervento, a riconoscere un contributo straordinario alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) o altro ente pubblico facente parte dell’accordo di programma di cui al comma 2 per l’esecuzione dell’intervento.

2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti interessati un accordo di programma che disciplina i rapporti e le modalità di realizzazione e gestione dell’intervento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 01 “Sport e tempo libero” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 20
Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto all’associazione “Hydrogen Europe”.

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione energetica e industriale definiti dall’Unione Europea tramite l’utilizzo dell’idrogeno come fattore abilitante di una società a emissioni zero, la Regione è autorizzata a partecipare come associato, in qualità di membro regionale europeo, all’Associazione denominata “Hydrogen Europe” con sede a Bruxelles.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 21
Implementazione numero unico di emergenza 112 sul territorio regionale.

1. Al fine di dare attuazione all’implementazione del numero unico di emergenza europeo NUE 112 secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), sulla base delle modalità definite con il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e la Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 98 vicies semel del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, sostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli adempimenti necessari per l’attivazione dell’infrastruttura tecnologica del NUE.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.500.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 22
Contributo per l’implementazione di un progetto innovativo a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per l’implementazione di un progetto innovativo a favore di minori e giovani con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 40.000,00 euro per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2024-2026.


Art. 23
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 2023

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 -   Intervento di adeguamento della rete di bonifica del nodo idraulico di Bovolenta.

Art. 2 -   Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

Art. 3 -   Progetto pilota di protocollo di prevenzione e informazione per donne in età fertile, in gravidanza e neonati rispetto ai fattori di rischio derivanti da contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche.

Art. 4 -   Sviluppo del marketing pubblico territoriale.

Art. 5 -   Modifiche all’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 -   Lavori di costruzione della bretella di collegamento tra la S.S. n. 16 “Adriatica” e la S.R. n. 6 “Eridania Occidentale”.

Art. 7 -   Contributi regionali alle Aziende del trasporto pubblico locale non di linea per l’innovazione tecnologica.

Art. 8 -   Sostegno alla progettazione della barriera anti intrusione salina sul fiume Po.

Art. 9 -   Contributo per finanziamento di prosecuzione del progetto di conservazione di bovini di razza Rendena.

Art. 10 - Modifiche all’articolo 35 recante “Interventi nel settore agro-ambientale” della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 quater della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” così come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2023, n. 11.

Art. 12 - Istituzione del premio di laurea “Giulia Cecchettin”.

Art. 13 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42.

Art. 14 - Contributo per la realizzazione e il potenziamento di progetti sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Art. 15 - Contributo straordinario a favore dell’Istituto Fortunata Gresner per l’esecuzione di un progetto di musicoterapia dedicato alla disabilità.

Art. 16 - Contributo straordinario alla Cooperativa Provate di Selvazzano Dentro.

Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 18 - Celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Marco Polo.

Art. 19 - Contributo straordinario per la realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano (TV).

Art. 20 - Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto all’associazione “Hydrogen Europe”.

Art. 21 - Implementazione numero unico di emergenza 112 sul territorio regionale.

Art. 22 - Contributo per l’implementazione di un progetto innovativo a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Art. 23 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_30_2023_519580.pdf

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