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Bur n. 162 del 15 dicembre 2023


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 12 dicembre 2023

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" in materia di costituzione coattiva di servitù.



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi
di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

 

1.    Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: “e di pista” sono sostituite dalle seguenti: “, di pista e dei sistemi di innevamento programmato”.
 

Art. 2
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi
di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

 

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.

1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell’indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l’imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio.”.
 

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

 

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
 

Art. 4
Entrata in vigore.

 

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 dicembre 2023

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_29_2023_518458.pdf

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