Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 139 del 20 ottobre 2023


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 17 ottobre 2023

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1.    Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:

“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.

 

Art. 2
Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1.    Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola: “Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”.

 

Art. 3
Disposizioni transitorie.

1.    Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_______________________


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 ottobre 2023

Luca Zaia


_______________________
 

INDICE

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

Art. 2 - Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

Art. 3 - Disposizioni transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_27_2023_514423.pdf

Torna indietro