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Bur n. 125 del 22 settembre 2023


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 19 settembre 2023

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

CAPO I
Disposizioni in materia di cultura

Art. 1
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”.

 

1.   Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura” è sostituito dal seguente:

“5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25
“La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD
e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”.

 

1.   Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”, le parole: “MIUR, MIBACT” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero competente in materia di Istruzione, Ministero competente in materia di Cultura”.

CAPO II
Disposizioni in materia di turismo

Art. 3
Modifica all’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

 

1.   Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è inserito il seguente:

“5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3.”.

Art. 4
Abrogazione del comma 8 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1.   Il comma 8 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è abrogato.

CAPO III
Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 5
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento,
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.

1.   Dopo l’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie” è inserito il seguente:

“Art.3 bis
Interventi straordinari.

1.   Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino l’eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente legge,  per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la continuità scolastica.

2.   La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale si prescinde dal parere, si esprime la competente commissione.”.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 7
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 settembre 2023

Luca Zaia


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INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di cultura

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”.


CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Art. 3 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Art. 4 - Abrogazione del comma 8 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.


CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.


CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 7 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_25_2023_512469.pdf

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