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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “sede, principale o secondaria” sono inserite le seguenti: “, qualora l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.
Art. 2 Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Al comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “comunicazione di cui al comma 4.” sono inserite le seguenti: “Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.”.
Art. 3 Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38” sono aggiunte le seguenti: “o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito;”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente:
“6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale.”.
Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 settembre 2023
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. Art. 5 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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