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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Oggetto e finalità.
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 33, comma 3, lettera h) dello Statuto del Veneto, è ratificata l’Intesa, allegata e parte integrante della presente legge (Allegato A), sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2 Efficacia dell’Intesa.
1. L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.
Art. 3 Partecipazione al CINSEDO.
1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 1° marzo 1983, n. 10 “Contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione, CINSEDO” a titolo di quota associativa.
Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 4 agosto 2023
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità.
Art. 2 - Efficacia dell’Intesa.
Art. 3 - Partecipazione al CINSEDO.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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