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Bur n. 72 del 26 maggio 2023


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 24 maggio 2023

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione.



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

CAPO I
Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1
Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4
“Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale”.

1. L’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 è abrogato.


Art. 2
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31
“Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto e dagli Enti strumentali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, sono esonerati dalla eventuale prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti dell’Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.”.


Art. 3
Inserimento dell’articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e
abrogazione dell’articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

1. Dopo l’articolo 20 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

“Art. 20 ter
Mobilità del personale tra pubblico e privato.

1. Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale.

2. Sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, l’amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione stessa e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso soggetti e organismi, pubblici e privati, con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo onere per la corresponsione del trattamento economico. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico dei soggetti privati destinatari.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 23 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato” e sue successive modificazioni.”.

2. L’ articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, inserito dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali”, è abrogato.


Art. 4
Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA)
delle funzioni affidate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 3 quinquies della
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti” e
dell’articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.

1. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e all’articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in ragione del mutato quadro delle deleghe attivate dalla Giunta regionale.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.

3. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nel rispetto dei livelli di efficienza e qualità, viene ridefinito il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia, in ragione del dispiegarsi della Programmazione regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia è trasferita l’ulteriore capacità assunzionale, aggiuntiva rispetto a quella già definita con l’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, di 2 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale.


CAPO II
Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, come sostituito dall’articolo 3 comma 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 “Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e disposizioni di coordinamento”, dopo le parole: “i regolamenti del personale,” sono inserite le seguenti: “gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,”.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.


Art. 6
 Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis
Piano triennale dei fabbisogni di personale.

1. Gli enti di cui all’articolo 2, per i quali non è prevista come obbligatoria l’adozione della programmazione del fabbisogno di personale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, sono tenuti ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, e le sue eventuali variazioni, in coerenza con le attività programmate.

2. Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 1 deve contenere la specificazione dei costi collegati e la qualificazione delle risorse atte a coprirli con indicazione del contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell’organigramma, la qualifica, la retribuzione annua lorda, il costo aziendale e i minimi tabellari previsti. Il piano triennale deve inoltre rappresentare la dotazione organica al momento della predisposizione dello stesso, evidenziando gli eventuali esuberi.

3. Gli enti di cui al comma 1 provvedono a disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. In mancanza dell’adozione dei piani di cui al presente articolo o dei regolamenti per il reclutamento del personale gli enti non possono procedere a nuove assunzioni, neanche in sostituzione del personale cessato.

5. In caso di assunzioni effettuate in violazione del piano adottato o in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa statale, trova applicazione l’articolo 10 della presente legge.

6. Il presente articolo non si applica con riferimento ai consorzi di bonifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).”.


CAPO III
Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7
Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”. 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economali.”.


CAPO IV
Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

1. Alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “di massima” sono sostituite dalle seguenti: “delle iniziative e”;

b) il comma 2 dell’articolo 3 è abrogato;

c) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e immigrazione”, le parole: “A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.” sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 8 le parole: “, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell’articolo 3” sono soppresse;

e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 le parole: “e del programma annuale” sono soppresse e le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.


CAPO V
Disposizioni finali

Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.


Art. 10
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 maggio 2023

Luca Zaia


_____________________
 

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 “Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”.

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 20 ter nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e abrogazione dell’articolo 26 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

Art. 4 - Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 3 quinquies della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti” e dell’articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.

CAPO II - Disposizioni in materia di controlli sugli enti regionali

Art. 5 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

Art. 6 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”.

CAPO III - Disposizioni in materia di ordinamento contabile

Art. 7 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di immigrazione

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 10 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_09_2023_503875.pdf

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