Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica dell’articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi compresi gli interventi finalizzati al risparmio idrico ovvero all’invaso antipiena e all’accumulo della risorsa idrica per fronteggiare i periodi di crisi.”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 aprile 2023
Luca Zaia
Art. 1
Modifica dell’articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi compresi gli interventi finalizzati al risparmio idrico ovvero all’invaso antipiena e all’accumulo della risorsa idrica per fronteggiare i periodi di crisi.”.
Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
DATI_INFORMATIVI_Legge_06_2023_501656.pdf