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Bur n. 12 del 27 gennaio 2023


LEGGE REGIONALE  n. 1 del 26 gennaio 2023

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche al titolo e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   Nel titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “prodotti agricoli a chilometri zero” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti a chilometro zero”.

2.   Nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “prodotti agricoli a “chilometri zero””, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “prodotti a chilometro zero”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “delle produzioni agricole a “chilometri zero”” sono sostituite dalle seguenti: “dei prodotti a chilometro zero”.

2.   Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 dopo la parola: “agricoli” sono inserite le seguenti: “, della pesca e dell’acquacoltura,”.

3.   Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “anche attraverso iniziative di educazione alimentare”.

4.   Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della presente legge, si intende per:

a)   “Legge”: la legge 17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”;

b)   “Decreto”: il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;

c)   “prodotti a chilometro zero”: i prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura e alimentari destinati all’alimentazione umana che soddisfano la definizione di “chilometro zero”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge o per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato;

d)   “ristorazione collettiva”: i servizi di ristorazione scolastica e i servizi di ristorazione per gli uffici, per le università, le caserme, le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.”.

5.   Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

“4. I prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco che soddisfano la definizione di cui al comma 3, lettera c) sono posti in vendita o consegnati per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione collettiva secondo il calendario di stagionalità di cui all’allegato A dell’allegato 1 del Decreto o il calendario regionale.”.

Art. 3
Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   L’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
Utilizzo dei prodotti a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva.

1.   Le stazioni appaltanti assicurano, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, il rispetto, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 95 e dall’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni nonché il rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.

2.   Per l’aggiudicazione dei servizi e delle forniture di cui al presente articolo, il punteggio per l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero è definito in proporzione al rapporto fra utilizzo dei prodotti a chilometro zero e prodotti utilizzati nell’appalto.

3.   L’utilizzazione dei prodotti a chilometro zero nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, nonché l’origine dei prodotti, devono risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione a beneficio degli utenti dei servizi.

4.   L’approvvigionamento dei prodotti a chilometro zero deve essere documentato da fatture di acquisto che riportino l’indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   All’inizio del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 sono aggiunte le parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge,”.

2.   Al comma 1 ter dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “20 novembre 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” ovvero ai sensi della presente legge”.

Art. 5
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 dopo le parole: “nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli” sono inserite le seguenti: “, ittici e alimentari”.

2.   Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto” sono sostituite dalle seguenti: “elenco regionale”.

3.   Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7:

a)   dopo le parole: “utilizzo del logo” sono inserite le seguenti: “, le modalità di gestione dell’elenco regionale di cui al comma 3”;

b)   le parole: “delle produzioni agricole a “chilometri zero”” sono sostituite dalle seguenti: “dei prodotti a chilometro zero”;

c)   dopo le parole: “promozione economica” sono inserite le seguenti: “e tenuto conto dei programmi annuali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete””;

d)   alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “, anche a valere per gli ambiti dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”.

Art. 6
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 le parole: “13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”” sono sostituite dalle seguenti: “28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto””.

Art. 7
Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   Dopo l’articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis
Attività informative e di promozione del consumo di prodotti a chilometro zero negli istituti del sistema educativo veneto.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l’Ufficio scolastico regionale al fine di svolgere, negli istituti del sistema educativo di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, attività informative e per promuovere l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero.

2.   In particolare ai sensi dell’articolo 8, comma 16-quinquies del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la Giunta regionale, al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi promuove iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero negli istituti scolastici, in particolare in buste monoporzioni e mediante distributori automatici.

3.   La Giunta regionale promuove altresì iniziative per favorire la distribuzione di frutta fresca a chilometro zero nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in conformità alla normativa vigente.”.

Art. 8
Inserimento dell’articolo 6 ter nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e successive modificazioni.

1.   Dopo l’articolo 6 bis, come introdotto dall’articolo 7 della presente legge, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, è inserito il seguente:

“Art. 6 ter
Osservatorio regionale per la promozione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero.

1.   È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, l’Osservatorio regionale per la promozione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero, di seguito denominato “Osservatorio”.

2.   L’Osservatorio supporta, su richiesta, la Giunta regionale:

a)   nella formulazione di pareri e proposte in materia di diffusione dell’utilizzo dei prodotti a chilometro zero;

b)   nel monitoraggio ed elaborazione delle informazioni nonché nella stesura di dossier, report e statistiche relativamente all’andamento della offerta ed utilizzo dei prodotti a chilometro zero;

c)   nella promozione di progetti educativi finalizzati ad iniziative di educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, proponendo la conoscenza diretta dei luoghi e delle modalità di produzione dei prodotti a chilometro zero.

3.   L’Osservatorio è nominato dalla Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto:

a)   dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e formazione;

b)   dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori autonomi agricoli e delle imprese agricole;

c)   previa intesa, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

4.   Le funzioni di presidenza e di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

5.   La partecipazione all’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.”.

Art. 9
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 2023

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 4 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 7 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 8 - Inserimento dell’articolo 6 ter nella legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e successive modificazioni.

Art. 9 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_01_2023_494678.pdf

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