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Bur n. 144 del 02 dicembre 2022


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 29 novembre 2022

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e relative disposizioni transitorie.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Inserimento dell’articolo 24 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è inserito il seguente:

“Art. 24 bis
Conferenza di servizi per progetti e interventi di opere pubbliche che comportano
variante allo strumento urbanistico generale.

1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), per l’approvazione del progetto definitivo ovvero esecutivo che comporti variante allo strumento urbanistico generale, possono indire una conferenza di servizi che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’approvazione del progetto delle opere e interventi consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero in variante;

c) l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

3. Alla conferenza di servizi sono invitate le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2 e deve essere acquisito il consenso dell’ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.

4. La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile del procedimento ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l’intervento.

7. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”.
 

Art. 2
Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Gli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 4 della presente legge.
 

Art. 3
Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“Art. 48
Nomina dei collaudatori.

1. La struttura regionale competente per materia affida gli incarichi di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.”.
 

Art. 4
Disposizioni transitorie.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come sostituito dall’articolo 3, si applica ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di conferimento dell’incarico di collaudo.

2. L’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, aggiornato con le iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2021, può essere utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2022.
 

Art. 5
Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come sostituito dall’articolo 3, e le disposizioni transitorie di cui all’articolo 4 trovano applicazione anche per i conferimenti di incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, previsti da normative regionali settoriali che attribuiscono la competenza della nomina dei collaudatori a soggetti diversi dalla struttura regionale competente.
 

Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
 

Art. 7
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2022

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 24 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni

Art. 2 - Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni

Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni

Art. 4 - Disposizioni transitorie.

Art. 5 - Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 7 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_27_2022_490083.pdf

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