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Bur n. 133 del 08 novembre 2022


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 04 novembre 2022

La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 


Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce l’importanza di mantenere vive la storia e la memoria della Grande Guerra, intesa nella sua accezione contemporanea di madre della seconda guerra mondiale e della lunga sequenza di conflitti locali che giunge fino all’oggi, al fine di affermare nella coscienza civica collettiva l’etica della responsabilità nella gestione degli attriti internazionali ed educare le nuove generazioni ai valori della pace intesa come giustizia nel rapporto fra i popoli.
 

Art. 2
MEVE (Memoriale Veneto della Grande Guerra),
rete di OGD e del club di prodotto “Le città al fronte”.

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale individua nel MEVE (Memoriale Veneto) l’istituto per la collaborazione in rete fra tutti i soggetti pubblici e privati, in particolare le università, gli istituti storici e i musei, che si occupano dell’elaborazione della ricerca storica e della salvaguardia della memoria della Grande Guerra nelle diverse dimensioni che la caratterizzano.

2. In relazione al tema della Grande Guerra, così come definita all’articolo 1, il MEVE, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, approfondisce le seguenti dimensioni d’indagine:

a) il suo non essere mai veramente finita;

b) l’impulso conferito alla globalizzazione nella forma della mobilitazione totale e del dominio della tecnica;

c) i contraccolpi sulle dinamiche politiche delle società di massa fra democrazia e totalitarismi;

d) la sofferta formazione della coscienza nazionale italiana;

e) l’urgenza di pervenire alla formazione di una federazione europea che superi i limiti attuali dell’Unione europea;

f) la custodia dei luoghi della memoria bellica europea, resi sacri dal sacrificio di troppe vite, sia della prima che della seconda guerra mondiale;

g) lo sviluppo del turismo culturale;

h) l’attitudine alla produzione artistico-culturale volta a divulgare la memoria della Grande Guerra e stimolare la coscienza critica circa l’evento bellico e le sue conseguenze sulla contemporaneità.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 5, della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e degli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, sostiene i programmi di studio e divulgazione elaborati dal MEVE in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i soggetti di cui al comma 1, aventi come oggetto il patrimonio materiale e immateriale della Grande Guerra, nel quadro di una visione nazionale ed europea. I programmi di studio e divulgazione devono essere orientati a formare la coscienza critica, in particolare delle nuove generazioni, anche attraverso il sostegno alle produzioni artistico-culturali, e a promuovere il turismo culturale d’esperienza.

4. La Giunta regionale, secondo le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), e all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, inserisce negli strumenti di programmazione turistica di cui alla stessa legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 il tema “Grande Guerra infinita”, ponendo in rete le OGD (Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica) cointeressate alla costruzione di un sistema integrato di promozione e accoglienza turistica, armonizzato con la rete culturale facente capo al MEVE di cui al comma 3 dell’articolo 2; tale rete di OGD favorisce l’attivazione di un apposito club di prodotto, nella formula della rete d’imprese, intitolato “Le città al fronte”.
 

Art. 3
Strumenti e modalità di programmazione ed attuazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con il MEVE un accordo di collaborazione avente a oggetto la predisposizione di una proposta di programma triennale di attività, prodotto con l’università, gli istituti storici e le associazioni culturali, nonché con la rete delle OGD, per i rispettivi ambiti di competenza, e a darvi attuazione con piani annuali.

2. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 definisce:

a) iniziative di studio e divulgazione sui temi di cui al comma 2 dell’articolo 2;

b) l’organizzazione di attività didattiche e di visite guidate;

c) l’aggiornamento dei propri allestimenti;

d) la produzione di mostre itineranti e di pubblicazioni;

e) la cura della comunicazione scientifica sul sito regionale;

f) le linee di indirizzo per le attività di promozione e accoglienza turistica, in relazione al tema turistico dedicato alla Grande Guerra come da documento programmatico organizzativo e Master Plan approvato dal Comitato regionale per il Centenario, da aggiornare con i luoghi del secondo conflitto mondiale e della guerra fredda, nonché per favorire e sostenere la formazione e le attività del club di prodotto “Le città al fronte”, al fine di riposizionare l’offerta delle imprese turistiche, coniugando l’escursione nei luoghi delle battaglie con la visita alle città interessate dagli eventi bellici del primo e del secondo conflitto mondiale.

3. La Giunta regionale, istituisce una Cabina di regia formata da:

a) gli assessori alla cultura e al turismo della Regione del Veneto o loro delegati, che assicurano la funzione di presidenza;

b) due rappresentanti designati dalla commissione consiliare competente in materia di cultura e turismo, individuati fra i propri componenti, di cui uno espressione della minoranza consiliare;

c) uno storico del novecento indicato d’intesa fra le Università degli Studi del Veneto;

d) un rappresentante per il CISET.

4. La Cabina di regia è altresì integrata, previa intesa con i competenti Ministeri, da un rappresentante rispettivamente del MIUR, MIBACT e del Ministero della Difesa.

5. La Cabina di regia ha il compito di esprimere indirizzi in ordine alla predisposizione del programma triennale di attività e dei piani annuali di cui al comma 1 ed al coordinamento delle attività di cui alla presente legge, sia del MEVE sia della rete delle OGD e del club di prodotto “Le città al fronte”.

6. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.

7. Il MEVE, la rete delle OGD e il club di prodotto “Le città al fronte”, in accordo con la Cabina di regia, promuovono almeno una volta all’anno un meeting di lavoro fra gli operatori che gestiscono musei, collezioni, istituti storici, centri di documentazione e informazione, gli operatori turistici e gli altri portatori di interesse, al fine di favorire lo sviluppo di un linguaggio comune, condividere le finalità culturali e morali del progetto, promuovere l’aggiornamento delle competenze scientifiche e gestionali, innescare processi di specializzazione tematica dei diversi nodi della rete al fine della diversificazione dell’offerta.

8. Il programma triennale di attività di cui al comma 1 è adottato con provvedimento della Giunta regionale ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale e viene attuato con piani annuali di cui al medesimo comma 1, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

 

Art. 4
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, commi 3 e 4, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, commi da 3 a 6, quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio 2022 ed in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 novembre 2022

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - MEVE (Memoriale Veneto della Grande Guerra), rete di OGD e del club di prodotto “Le città al fronte”.

Art. 3 - Strumenti e modalità di programmazione ed attuazione.

Art. 4 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_25_2022_488329.pdf

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