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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.
3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.”.
Art. 2 Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 35 è aggiunta la seguente:
“e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 27;”.
Art. 3 Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.
Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 9 agosto 2022
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 3 - Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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