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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Oggetto e finalità.
1. La presente legge disciplina la produzione del gelato tradizionale di qualità in Veneto al fine di promuovere il prodotto nelle sue caratteristiche legate alla salute e all’ambiente nonché valorizzare la filiera corta di produzione e lavorazione e le tradizioni delle comunità locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove un sistema coordinato di azioni allo scopo di assicurare la qualità del prodotto e la bassa emissione di sostanze inquinanti, valorizzando i processi storici del gelato veneto nonché le migliori pratiche di sostenibilità in ogni fase della filiera.
3. Per gelato tradizionale si intende una preparazione alimentare costituita da una miscela di materie prime genuine, naturali, preferibilmente fresche e di ingredienti alimentari di qualità, inizialmente liquida, portata allo stato solido, pastoso, morbido e cremoso, mediante un processo concomitante di mescolamento e congelamento, definito “mantecazione” con l’incorporazione di aria in forma naturale senza l’utilizzo di sistemi di insufflazione forzata.
Art. 2 Linee guida per la produzione del gelato tradizionale.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale adotta, sentito il tavolo tecnico di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, uno specifico provvedimento recante le linee guida per la produzione del gelato tradizionale in Veneto.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve tener conto, tra l’altro, dei seguenti criteri di promozione del prodotto, dalla lavorazione alla vendita, in linea con gli obiettivi di sostenibilità anche ambientale e con la strategia U.E. “A Farm to Fork Strategy” di cui alla comunicazione COM(2020) 381 final del 20 maggio 2020 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di tutela della salute:
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono altresì essere definiti:
Art. 3 Tavolo tecnico e protocolli.
1. Al fine di agevolare, assistere e incentivare le gelaterie ed i laboratori di cui alla presente legge e porre in essere ogni altra azione utile a garantire l’immagine e la conoscenza dei prodotti, la Giunta regionale:
Art. 4 Iniziative oggetto di finanziamento.
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, per il sostegno alle azioni di cui alla presente legge e per promuovere la realizzazione di manifestazioni di carattere internazionale nel settore del gelato, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.
Art. 5 Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 4, quantificati per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 rispettivamente in euro 20.000,00 ed in euro 80.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 6 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 5 luglio 2022
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità. Art. 2 - Linee guida per la produzione del gelato tradizionale. Art. 3 - Tavolo tecnico e protocolli. Art. 4 - Iniziative oggetto di finanziamento. Art. 5 - Norma finanziaria. Art. 6 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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