Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese, per l’esercizio finanziario 2021, sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1.
Art. 2
Allegati alla prima variazione al bilancio.
1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:
-
nota integrativa (Allegato 2);
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modifica dell’Allegato 7 “Quadro generale riassuntivo” di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023” (Allegato 3);
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prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
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variazione all’Allegato 16 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2021 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione””, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 (Allegato 5);
-
aggiornamento degli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per l’anno 2021 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 (Allegato 6);
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variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 “Legge di stabilità regionale 2021” (Allegato 7);
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variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le spese (Allegato 8).
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 17 novembre 2021
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Stato di previsione delle spese.
Art. 2 - Allegati alla prima variazione al bilancio.
Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
Allegato_Legge_32_2021_463168.pdfDATI_INFORMATIVI_Legge_32_2021_463168.pdf