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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 84 del 25 giugno 2021


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 25 giugno 2021

Disposizioni in materia di elezione del Garante regionale dei diritti della persona.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale 

p r o m u l g a 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.

1.    I termini già scaduti dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2.    Non si applicano i termini di cui al comma 5 bis dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

3.    Al fine di assicurare la necessaria continuità nell’esercizio dei relativi compiti istituzionali, l’incarico del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato per non più di ulteriori quarantacinque giorni.

Art. 2
Invarianza della spesa.

1.    All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 2021

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

Art. 3 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_18_2021_451618.pdf

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