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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 1 legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 è inserito il seguente:
“2 bis. Fino all’approvazione della variante di adeguamento di cui al comma 2, non sono consentiti interventi di trasformazione, nonché miglioramenti e ricomposizioni fondiarie che risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico di cui al comma 1.”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 3 luglio 2020
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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