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Bur n. 100 del 07 luglio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 03 luglio 2020

Ratifica dell'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a


la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Oggetto e finalità.

1.   Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell’articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto del Veneto, è ratificata l’Intesa, allegata e parte integrante della presente legge (Allegato A), tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, conclusa in conformità agli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate.

Art. 2
Efficacia dell’Intesa.

1.   L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica e contestualmente cessa di avere efficacia la convenzione in essere ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”.

2.   Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle eventuali iniziative della Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica di cui al comma 1.

Art. 3
Abrogazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23
“Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.
Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”.

1.   Alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica è abrogata la legge regionale 27 giugno 1997, n. 23.

Art. 4
Relazioni sul sistema idroviario del Veneto.

1.   L’Assessore della Giunta regionale competente in materia di infrastrutture e trasporti e componente del Comitato interregionale per la navigazione interna, ai sensi dell’articolo 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1:

a)   riferisce con cadenza biennale entro il 31 marzo alla competente commissione consiliare in ordine alle attività svolte negli anni precedenti dal Comitato interregionale per la navigazione interna indicando con specifico riferimento al sistema idroviario del Veneto:

1)   le risorse economiche impiegate per la realizzazione degli interventi effettuati;
2)   le iniziative realizzate al fine di garantire la navigazione sul sistema idroviario e il superamento degli sbarramenti artificiali esistenti;
3)   gli interventi di realizzazione di nuove opere idroviarie e di manutenzione delle vie navigabili;
4)   lo stato di attuazione del sistema idroviario;
5)   le eventuali proposte di modifica dell’accordo di cui all’articolo 6 all’Intesa;
6)   le eventuali problematiche e criticità insorte e le modalità con cui vi si è fatto fronte;

b)   invia alla competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali ne può prescindere, le proposte relative al documento di programmazione triennale o all’aggiornamento dello stesso prima di sottoporlo all’Intesa con le altre Regioni, nonché successivamente alla loro approvazione, il bilancio e il rendiconto annualmente approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna;

c)   presenta e relaziona alla competente commissione consiliare in ordine alle attività che abbiano un rilevante impatto sul sistema idroviario del Veneto, sia nella fase di programmazione che di realizzazione delle stesse, anche per stralci funzionali.

2.   La commissione consiliare competente, esaminata la relazione di cui al comma 1, lettera a), può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 luglio 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1  - Oggetto e finalità.

Art. 2  - Efficacia dell’Intesa.

Art. 3  - Abrogazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”.

Art. 4  - Relazioni sul sistema idroviario del Veneto.

Art. 5  - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 6  - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_25_2020_423142.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_25_2020_423142.pdf

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