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Bur n. 16 del 07 febbraio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 03 febbraio 2020

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle
risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto”.

1.   Al comma 8 bis dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n.19, dopo le parole: “l’uso come esca del pesce vivo” sono inserite le parole: “, con l’eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo”.

 

Art. 2
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela
delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto”.

1.   All’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1.”;

b)   i commi 2 e 2 bis sono abrogati.

 

Art. 3
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle
risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto”.

1.   All’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   le lettere g) e h) del comma 1 sono abrogate;

b)   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:

a)   Barbo canino (Barbus caninus);

b)   Barbo comune (Barbus plebejus);

c)   Scazzone (Cottus gobio);

d)   Lasca (Chondrostoma genei);

e)   Savetta (Chondrostoma soetta);

f)    Pigo (Rutilus pigus);

g)   Cheppia (Alosa fallax);

h)   Gobione (Gobio gobio);

i)    Spinarello (Gasterosteus aculeatus);

j)    Ghiozzo padano (Padagobius martensii);

k)   Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);

l)    Cobite comune (Cobitis taenia);

m)  Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);

n)   Nono (Aphanius fasciatus);

o)   Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);

p)   Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);

q)   Storione cobice (Acipenser naccarii);

r)   Storione comune (Acipenser sturio);

s)   Storione ladano (Huso huso);

t)    Lampreda padana (Lampetra zanandreai);

u)   Lampreda marina (Petromyzon marinus);

v)   Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus);

x)   Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis);

y)   Dattero di mare (Litophaga litophaga).”;

c)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l’integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.”.

 

Art. 4
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle
risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto”.

1.   All’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al coma 3, le parole: “del regolamento regionale” sono sostituite dalle parole: “dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza”;

b)   il comma 10 è abrogato.

 

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 febbraio 2020

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 4 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_7_2020_413676.pdf

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