Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 150 del 27 dicembre 2019


LEGGE REGIONALE  n. 52 del 23 dicembre 2019

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a


la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.

1.   Dopo l’articolo 6, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è aggiunto il seguente articolo:

 

“Art. 6 bis
Misure a tutela della bigenitorialità.

1.   Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

2.   Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l’istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.

3.   La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:

a)   l’attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
b)   l’attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.”.

 

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2019

Luca Zaia


______________________________
 

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_52_2019_410578.pdf

Torna indietro